Bancarotta

Contabilità  semplificata non evita bancarotta all'impresa


L’impresa non può addurre la contabilità semplificata per evitare la bancarotta. Questo è ciò che afferma la Cassazione penale , sez. V, sentenza 17.07.2012 n° 28923

L’azienda in regime di contabilità semplificata deve annotare, in ogni caso, le somme riscosse; perché in caso di fallimento, l’imprenditore potrebbe rispondere anche del reato di bancarotta. La contabilità semplificata, infatti, non comporta il venir meno dell’obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili, previsto dall’articolo 2214 del codice civile. Ciò viene ulteriormente affermato in sentenza.

L’articolo 18 del DPR n. 600/1973 fa salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni differenti dallo stesso citato decreto. Nel caso, poi, in cui vi sia inadempimento, possono emergere gli elementi integrativi del reato di bancarotta.

I giudici di legittimità, ritengono, inoltre, che il richiamo ai libri ed alle scritture previste dalla legge si riferisce agli obblighi regolati dall’articolo 2214 c.c. e non alle scritture contabili contemplate dalle disposizioni fiscali.

E’ stata, quindi, confermata la condanna per bancarotta fraudolenta impropria inflitta al socio accomandatario di una società in accomandita semplice, successivamente fallita, che non aveva provveduto alla annotazione, in contabilità, della riscossione del corrispettivo concernente la vendita di un immobile.

Il socio, attraverso il proprio ricorso aveva addotto che l’azienda aveva aderito al regime di contabilità semplificata e che, dunque, non era tenuta alla annotazione delle somme riscosse.


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