Il consumatore che è sovraindebitato ha maggiori opportunità di poter uscire dalla condizione di difficoltà. Di fatti, se il piano di ristrutturazione dei debiti non viene omologato dal giudice, è comunque possibile che possa essere convertito in una proposta di accordo con i creditori. A deciderlo è stato il Tribunale di Cagliari con ordinanza dello scorso 11 maggio, risolvendo in tal modo una questione piuttosto controversa sulla cumulabilità dei rimedi alle crisi da sovraindebitamento.
La vicenda, in breve
La vicenda giunta nelle aule del tribunale di Cagliari vedeva come protagonisti una coppia di coniugi in arretrato nei confronti di alcuni creditori. I debiti erano finiti con l'essere sproporzionati rispetto alle effettive disponibilità, tanto che la coppia ha scelto di risolvere la propria condizione ricorrendo agli strumenti previsti per la composizione della crisi da sovraindebitamento.
Il professionista incaricato aveva redatto un piano del consumatore per la ristrutturazione dei debiti e la dilazione dei pagamenti, presentato poi al giudice per l'omologazione, con la contemporanea richiesta che se il piano non fosse stato omologato, esso potesse essere convertito in proposta per l’accordo con i creditori. Il giudice aveva respinto il ricorso sostenendo che la coppia avesse volontariamente peggiorato la propria condizione finanziaria. In sede di ricorso, tuttavia, ci si è soffermati sul fatto che il piano potesse comunque essere convertito in proposta di accordo con i creditori.
La decisione del tribunale
Il tribunale di Cagliari ha ricordato che la legge 3 del 2012 prevede tre diversi rimedi: il piano del consumatore, l’accordo con i creditori e la liquidazione dei beni. Sebbene i requisiti di ammissione siano comuni, per la proposta del piano del consumatore è comunque prevista anche la verifica della meritevolezza. Tuttavia, considerato che il piano comporta un sacrificio per i creditori, la legge stabilisce che il giudice possa omologarlo solo se "esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali".
Ebbene, nella fattispecie concreta, i giudici del tribunale cagliaritano hanno ritenuto che i coniugi non hanno effettuato una ragionevole e adeguata valutazione presente e futura della propria capacità economica nell’assumere le varie obbligazioni, escludendo poi che la carente valutazione del merito creditizio da parte dei finanziatori possa di per sé assurgere a motivo di discolpa del consumatore sovraindebitato se non si prova la mala fede.
Il diniego dell'omologa del piano non è comunque derivata l'inammissibilità anche della proposta di accordo. I giudici hanno ricordato in merito come la proposta non è ammissibile quando il debitore ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi. La norma è stata però interpretata in senso restrittivo da altri giudici di merito, con il tribunale di Cagliari che ha ritenuto che la preclusione possa dipendere solo dall’avere avuto effettivo accesso a una delle tre procedure.