Espropriazione

Consiglio di Stato e Corte Costituzionale su espropriazione


A Brindisi una signora rischiava l'espropriazione dei terreni della sua azienda agricola, affinché potesse essere completata la circonvallazione di San Pietro Vernotico, ma grazie ad una sentenza del Consiglio di Stato del 2 Dicembre 2014, depositata in segreteria il 31 marzo 2015, la proprietaria può stare finalmente tranquilla.

Il ricorso in appello era stato presentato nel 2013

Maria Gravili, aveva presentato nel 2013, ricorso in appello presso la Quarta Sezione, attraverso il suo difensore Anna Maria Ciardo, ed aveva ottenuto l'accoglimento dello stesso e la riforma della sentenza del TAR PUGLIA- SEZIONE DI LECCE. La sentenza era stata impugnata, dopo il respingimento del ricorso presentato in primo grado: contro la Provincia di Brindisi, difesa dall'avvocato Mariangela Carulli, in cui veniva chiesto l'annullamento, tra i vari atti, della deliberazione della Giunta Provinciale di approvazione del progetto definitivo dell'opera e della nota della Provincia di Brindisi, dove c'era la comunicazione di avvenuta efficacia del provvedimento di approvazione dei lavori di completamento della "Strada provinciale 84-Circonvallazione del Comune di San Pietro Vernotico"; contro il Comune di San Pietro Vernotico, difeso dall'avvocato Guido Massari, si chiedeva l'annullamento della delibera del Consiglio Comunale che ne aveva approvato la realizzazione, con l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, rendendo efficace la dichiarazione di "pubblica utilità" del terreno di  proprietà di Maria Gravili.

Il Tar di Lecce aveva però respinto il ricorso. I giudici sonostenevano che vi fosse il rispetto da parte delle amministrazioni chiamate in causa, delle forme comunicative previste dalla legge regionale e dal D.P.R. 8 giugno 2011 per i procedimenti ablatori di "massa" ( riguardanti più di 50 persone). Inoltre,si scriveva che la legge regionale prevede che "l'approvazione del progetto preliminare o definitivo, deliberata dal competente consiglio comunale, costituisce variante allo strumento urbanistico, senza necessità di approvazione regionale".

L'avvocato Ciardo, in appello, sottolineava che il tracciato stradale comportava "variante allo strumento urbanistico", in quanto tagliava longitudinalmente i terreni della signora Gravili, "senza che ve ne fosse necessità"e riproponeva quanto già detto in primo grado. Prima di tutto, stando all'avvocato Ciardo, nella procedura espropriativa, la "comunicazione" a cui faceva riferimento il giudice veniva sostituita dal pubblico avviso su due quotidiani (Albo Pretorio del Comune di San Pietro e della Provincia) e in ciò erano statiindicati soltanto i dati catastali degli immobili interessati dall'espropriazione e non quelli anagrafici dei proprietari. Poi, il primo avviso era stato pubblicato in maniera corretta, ma la delibera della Giunta Provinciale era già stata approvata.

Il Consiglio di Stato, ha chiesto in una prima udienza tenutasi l'8 luglio 2014, un'integrazione della documentazione da parte della Provincia di Brindisi e del Comune di San Pietro Vernotico, alla quale è seguita una pronuncia in camera di consiglio del 2 dicembre che ha accolto il ricorso.

Altra notizia positiva per una espropriazione a Porto Cesareo. L’indennizzo monetario previsto dal Comune e di cui beneficia il titolare del terreno espropriato integra la fattispecie dell’acquisizione sanante di una procedura non definita nei termini di legge. Lo ha deciso la Corte Costituzionale dopo un lungo contenzioso, che ha avuto il suo inizio nel 2008 e che è arrivato al Tar, al Consiglio di Stato e alla Corte di Cassazione che ha poi deciso di investire i giudici costituzionali con un’ordinanza di rinvio del 2014.

Chi si è occupato del contensioso è stato il proprietario del terreno, largo circa 9mila metri quadrati, e l’amministrazione di Porto Cesareo che ha proceduto ad espropriare al fine di poter realizzare parcheggi, area a verde e strade nella zona del lungomare dello stabilimento “Le Dune”. Il Comune poi si è servito dell’articolo 42 bis del Testo unico sulle espropriazioni e proprio per verificare la legittimità costituzionale di quella norma la Cassazione ha rimandato la questione all’organo competente.

La Corte Costituzionale ha decretato che quell’articolo rappresenta un giusto equilibrio tra gli interessi della pubblica amministrazione e il diritto di proprietà e che l’indennizzo corrisposto copre in modo queo  sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale, calcolato forfettariamente nel 10 per cento del valore veniale del bene. Si tratta di una sentenza rilevante perché oltre al centro rivierasco interessa anche molti altri comuni, a partire da quello capoluogo.

“E’ una norma di buon senso - ha detto Pietro Quinto che si occupa della vicenda giudiziaria per conto del Comune -, è in linea con i principi enunciati a livello europeo, giacché non si può ipotizzare, che costruita un’autostrada, un ponte o una scuola, l’amministrazione, per vizi formali dell’espropriazione, debba restituire l’area al proprietario con un pezzo della strada o dell’edificio”. La battaglia giudiziaria tra Comune e proprietario andrà avanti per determinare il giusto indennizzo, ma per effetto di una ulteriore eccezione, accolta dalla Corte Costituzionale, deciderà il giudice ordinario.


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