Fallimento

Concorso tra creditori della società e creditori dei singoli soci, nel fallimento


Il concorso tra i creditori della società e i creditori dei singoli soci in caso di società con soci a responsabilità illimitata

Quando parliamo del fallimento delle società con soci con responsabilità illimitata dobbiamo sapere che si apre il concorso tra i creditori della società e i creditori dei singoli soci.

Il creditore della società partecipa per l'intero credito anche nei fallimenti dei singoli soci senza che sia necessario presentare altre domande di ammissione al passivo oltre quella presentata per la società. In questo caso, il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni effettuate fino all'integrale pagamento, salvo l’eventuale regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota che gli spettava. Il creditore dei singoli soci partecipa solo ed esclusivamente al fallimento del suo debitore. Sono da ritenersi esclusi, dunque, i fallimenti degli altri soci e della società. Il creditore dei singoli soci dovrà presentare apposita domanda di ammissione al passivo. Se il credito nei confronti della società è assistito da privilegio generale, avrà la stessa collocazione, come privilegio generale, nei fallimenti dei singoli soci. La proposta di concordato fallimentare può essere presentata dalla società fallita alle condizioni previste dall'art. 152 l.f. e dal singolo socio fallito sia nei confronti dei creditori della società, sia nei confronti dei suoi creditori particolari, ai sensi dell’ art. 154 l.f.

Il concordato fallimentare della società ha, inoltre, salvo patto contrario, efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento, ex art. 153 l.f.

 

Parte 1


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