Concordato Preventivo

Concorrenza nel concordato preventivo


Offerte concorrenti 

La disciplina relativa alle offerte concorrenti è indicata dall’art. 163 bis l.f., introdotto con il d.lgs 83/2015 convertito con modificazioni in legge 132/2015.
Detta norma statuisce in merito alla liquidazione dei beni nella fase precedente l’omologazione del concordato preventivo
La ratio sottesa alla citata disposizione è quella di ampliare sempre più la concorrenza nel concordato preventivo, ponendo così fine alla prassi di concordati che prevedono, nel piano, la cessione di azienda o di un ramo ad un soggetto stabilito come recentemente confermato dai giudici di merito, nello specifico dal Tribunale di Siracusa con sentenza del 05.06.2017: “La ratio è quella di massimizzare la recovery dei creditori concordatari e di mettere a disposizione dei creditori concordatari una possibilità ulteriore rispetto a quella di accettare o rifiutare in blocco la proposta del debitore escludendo così le proposte cd. “chiuse” o “preconfezionate” di concordato, con l'obiettivo di ottenere, attraverso la procedura competitiva, il valore di massima realizzazione del bene.”
Il Legislatore con la norma in oggetto, quindi, ha inteso porre l'obbligo di esperire una procedura competitiva nel caso in cui il piano concordatario preveda una offerta di trasferimento di un bene. 
Vediamo nel dettaglio la disciplina prevista. 
 

Il procedimento competitivo

Secondo quanto stabilito dall’art. 163 l.f., quando il piano di concordato comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell’omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifici beni, il tribunale dispone la ricerca di interessati all’acquisto disponendo l’apertura di un procedimento competitivo
Per avviare una procedura competitiva, quindi, è necessaria la compresenza di:
  • un piano concordatario;
  • una offerta di un soggetto terzo;
  • trasferimento di una azienda, uno o più rami d’azienda o di specifici beni
  • un trasferimento a titolo oneroso.
La norma in oggetto prevede anche la possibilità di applicazione detta disciplina anche nel caso in cui il trasferimento del bene non sia immediato
 

Apertura del procedimento 

Dopo aver accertato i presupposti sopraindicati, il Tribunale con decreto dispone l’apertura del procedimento competitivo. 
Il decreto deve stabilire: 
  • le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità; 
  • i requisiti di partecipazione degli offerenti
  • le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti; 
  • gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta; 
  • la data dell’udienza per l’esame delle offerte;
  • le modalità di svolgimento della procedura competitiva;
  • le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti;
  • forme di pubblicità del decreto. 
 

Svolgimento della gara tra i diversi offerenti 

In seguito alla presentazione delle offerte viene fissata una udienza per l’esame delle stesse.
In detta occasione le offerte sono rese pubbliche.
In presenza di più proposte migliorative il giudice dispone una gara tra gli offerenti che può avere luogo alla medesima udienza o ad un’udienza immediatamente successiva, in modo tale che eventuali offerenti non presenti possano essere avvisati dell’apertura della gara. 
È bene precisare che la procedura competitiva deve inevitabilmente concludersi prima dell’adunanza dei creditori, al fine di permettere agli stessi di esprimere coscientemente il proprio consenso alla proposta, indipendentemente dal fatto che il trasferimento abbia luogo prima o dopo l’omologazione del concordato.
Se l’aggiudicazione avviene in favore di un soggetto diverso dall’offerente originario, quest’ultimo è liberato dalle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore ed il debitore deve modificare la proposta ed il piano di concordato in conformità all’esito della gara
 

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