Concordato Preventivo

Concordato preventivo nel caso di perdita del capitale della società 


La domanda di concordato, infine, produce un effetto decisamente importante.  L'art.182 sexies che è stato inserito dal d.l. 83\2012 riguarda quelle ipotesi di riduzione o perdita di capitale delle società in crisi.
In tutte le ipotesi in cui venga fatta la richiesta di concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto co., della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto co. dello stesso articolo, dalla data del deposito della domanda e sino all'omologazione non sono applicabili le norme relative alla riduzione del capitale sociale per perdite, ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c. per la S.p.a. Non è possibile, inoltre, rimandare la decisione circa la riduzione del capitale (art. 2446 comma 2) oppure, permettere agli amministratori di ridurre il capitale sociale (art. 2446 comma 3). Gli amministratori non possono neanche convocare l'assemblea nel caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del limite legale (art. 2447).
Per la S.r.l. sono previste regole simili, in quanto non risultano applicabili gli artt. 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile.
Per tutte le società di capitali, inoltre, nel periodo che va dalla deposito del ricorso e fino alla omologazione del concordato, non operano particolari cause di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale nel caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale ( art. 2484 n.4.) e, per la società cooperativa, non operano le cause di scioglimento di cui all'art. 2545 duodecies.


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