Il concordato preventivo ha subito recenti ed importanti modifiche con l’emanazione della Legge n. 132/2015. Con la citata normativa, il Legislatore italiano ha introdotto numerose novità e riformato la Legge Fallimentare in modo da agevolare e snellire le procedure di gestione della crisi dell’impresa.
Anche il concordato preventivo è stato riformato dalla Legge n. 132/2005 che, in particolare, è intervenuta introducendo nuovamente la previsione - per quanto riguarda i concordati liquidatori - di un soddisfacimento minimo (si parla di almeno il 20%) per i creditori chirografari. La riforma è poi intervenuta su altri due aspetti ovvero le proposte concorrenti e le offerte concorrenti.
Tutti i temi introdotti dalla nuova Legge che ha riformato l’istituto del concordato preventivo, sono stati affrontati molto opportunamente dal Tribunale di Bergamo. Quest’ultimo, dopo aver analizzato la Legge n. 132/2015 ha emesso una circolare operativa (la n. 2/2016 del 3 marzo 2016) con lo scopo di fornire le linee guida per comprendere al meglio la riforma del concordato preventivo. Il Tribunale di Bergamo, in buona sostanza, ha fornito una sua interpretazione della Legge di riforma “sviscerando” alcune problematiche connesse alla sua applicazione. Nei paragrafi che seguono analizzeremo le linee interpretative contenute nella circolare emessa dal Tribunale di Bergamo.
Il concordato preventivo e la soddisfazione minima dei crediti chirografari
Introducendo il comma 4 all’articolo 160 L.F., il Legislatore ha voluto affermare la credibilità dell’istituto giuridico del concordato preventivo. Spesso, infatti, i piani di concordato liquidatorio prevedevano percentuali davvero molto basse ed irrisorie per soddisfare i creditori chirografari: in questo modo, secondo il Tribunale di Bergamo, l’imprenditore era incentivato a far emergere la crisi ben prima che il totale dell’attivò diminuisse in maniera considerevole. Con l’introduzione ed il rispetto della soglia di soddisfacimento dei creditori chirografari, il Legislatore ha voluto dare nuova credibilità all’istituto.
Sempre secondo il Tribunale di Bergamo, anche nel caso di divisione in classi dei creditori chirografari, andrà rispettata la percentuale di soddisfazione minima del 20% all’interno della classe stessa.
Il Tribunale di Bergamo, poi, ha giustamente interpretato come rilevante ai fini dell’ammissibilità della proposta di concordato liquidatorio il raggiungimento della soglia di soddisfacimento dei creditori chirografari.
Come prima precisato, la Legge di riforma ha introdotto la possibilità di suddividere le diverse categorie di creditori in classi: la previsione – secondo il Tribunale di Bergamo – consentirebbe all’impresa debitrice di proporre un pagamento inferiore al 20% ad alcune classi di creditori, a patto che in questa categoria di creditori “la media ponderata di tutti i pagamenti sia pari o superiore alla soglia di legge”.
Il concordato preventivo e le offerte concorrenti
I Giudici del Tribunale di Bergamo hanno affrontato un’altra interessante questione ovvero la disciplina delle offerte concorrenti che, a seguito della riforma, contenuta nell’articolo 163-bis L.F.
Il Legislatore ha stabilito che il Tribunale possa disporre una procedura competitiva strumentale per ricercare le offerte concorrenti: questo potere può essere esercitato solo nel caso in cui la proposta di concordato preventivo abbia ad oggetto la cessione di rami d’azienda, d’azienda oppure di beni specifici a terzi soggetti individuati. La Legge di riforma, dunque, prevede la inammissibilità di tutte quelle proposte di concordato nelle quali il debitore aveva già predeterminato le condizioni di cessione e l’acquirente.
Nella circolare interpretativa emessa dal Tribunale di Bergamo è comunque contenuta una precisazione: la proposta, infatti, può essere “accompagnata da un’offerta da parte di un soggetto già individuato”, a patto che il Tribunale abbia comunque esperito la procedura competitiva per ricercare eventuali soggetti interessati alla proposta stessa.
Il Legislatore della riforma, inoltre, ha introdotto all’articolo 163 della Legge Fallimentare la possibilità per quei soggetti titolari del 10% dei crediti di formulare, a loro volta, una proposta di soddisfacimento concorrente dei creditori concorsuali. La citata percentuale dovrà risultare dalla situazione economica, finanziaria e patrimoniale aggiornata del debitore. Molto opportunamente, il Tribunale di Bergamo ha sottolineato che tali soggetti possono anche essere coloro che, originariamente, non rientravano nella categoria dei creditori concorsuali.
La “proposta di soddisfacimento concorrente” dovrà essere depositata 30 giorni prima dell’adunanza dei creditori: essa può essere formulata e presentata soltanto nel caso in cui il debitore non abbia offerto il pagamento di almeno il 40% dei crediti chirografari. La proposta verrà esaminata – unitamente alla proposta concorrente del debitore - nel corso dell’adunanza, dai creditori.