Concordato Preventivo

Concordato preventivo: la veridicità dei dati aziendali


L’attestazione del professionista

La proposta di concordato preventivo, unitamente al piano e alla documentazione indicata nell’art. 161 L.F., di cui si dirà nel proseguo, deve essere accompagnata dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. 
Una recente statuizione della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che detta relazione deve essere presentata anche nel momento di modifica della proposta o del piano
Vediamola nel dettaglio. 
 

Veridicità dei dati aziendali

La Cassazione, con sentenza n. 7975 del 28.03.2017 ha enunciato, in particolare che l’attestazione sulla veridicità dei dati aziendali deve essere considerata quale condizione per l’ammissibilità del concordato preventivo
Nello specifico, la Suprema Corte ha affermato che: “Tra le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato preventivo rientra, ai sensi dell’art. 162, comma 2, l.fall. anche la veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti prodotti unitamente al ricorso. Sicché quando nel corso della procedura emerge che siffatta condizione mancava al momento del deposito della proposta, il tribunale può revocare ex art. 173, comma 3, l.fall. l'ammissione al concordato, restando irrilevante la nuova attestazione di veridicità dei suddetti dati resa dal professionista designato dal proponente.”
La Corte ha proseguito, poi, statuendo che analoga relazione deve essere presentata anche nel caso di modifiche sostanziali della proposta e del piano, ritenendo inammissibile una proposta modificativa della precedente non accompagnata da una contestuale relazione del professionista attestatore, depositata solo successivamente.
 

In caso di sopravvenuto difetto di una condizione di ammissibilità

Cosa succede se viene meno una condizione prescritta a pena di ammissibilità del deposito della domanda di concordato durante la procedura?
In questo caso il concordato preventivo verrà revocato.
Secondo quanto previsto dall’art. 173 comma 3 della L. F. infatti, il concordato preventivo deve essere revocato in qualunque momento se risultano mancanti le condizioni prescritte per l’ammissibilità dello stesso.
Si aprirà quindi il procedimento per la dichiarazione del fallimento: il Tribunale provvederà con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero accertati i presupposti di cui all’art. 1 e 5 (requisiti e stato di insolvenza) dichiarerà il fallimento del debitore con contestuale sentenza. 
 

Documentazione da allegare alla proposta di concordato

Con la medesima statuizione, la Corte, ha affermato che i dati aziendali non sono quelli risultanti dalle scritture contabili ma devono essere individuati in quelli risultanti dai documenti che devono essere prodotti unitamente al ricorso.
I citati documenti, indicati nell’art. 161 L.F. sono:
  • una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
  • uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
  • l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore;
  • Il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
  • un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.
 

Caratteristiche del professionista attestatore

Il professionista attestatore deve avere determinate caratteristiche indicate dall’art. 67, 3 comma lettera d) L.F. 
Nello specifico lo stesso deve essere: 
  1. un professionista indipendente:
    • non deve essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale che possano compromettere la sua indipendenza di giudizio;
    • non deve aver prestato, neanche per il tramite di soggetti con il quale è unito in associazione professionale, negli ultimi cinque anni, attività di lavoro dipendente o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione e controllo,
    • in ogni caso non deve rientrare tra coloro che non possono essere eletti a carica di sindaco dall’art. 2399 c.c.
  2. deve essere designato dal debitore;
  3. iscritto nel registro dei revisori legali;
  4. in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28 lettera a e b (avvocato, commercialista, ragionieri, ragionieri commercialisti – studi professionali associati o società tra professionisti di cui sopra)

 


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