Concordato Preventivo

Concordato preventivo: il ruolo del Giudice e dei creditori


Uno degli strumenti più importanti che la Legge mette a disposizione dell’imprenditore è, senza dubbio, il concordato preventivo. Attraverso questo strumento giuridico, infatti, il debitore in stato di crisi o di insolvenza, riesce ad evitare la dichiarazione di fallimento. Lo strumento tipico con cui l’imprenditore riesce ad evitare il proprio fallimento è l’accordo con cui il debitore si impegna a soddisfare – mediante modalità specificamente indicate nella proposta di concordato – le pretese (anche parziali) dei creditori. La proposta concordataria, in particolare, deve essere approvata dalla maggioranza dei creditori: la deliberazione del concordato è finalizzata anche all’omologa del concordato stesso. Nel nostro articolo ci soffermeremo, in particolare, sulla deliberazione del concordato da parte dei creditori.

Il concordato preventivo: la procedura e la deliberazione dei creditori

Nell’ambito dell’iter procedurale che condurrà all’omologa del concordato, il Tribunale deve verificare la sussistenza di alcuni importanti elementi. In particolare, è chiamato a verificare che:

  • lo stato analitico estimativo delle attività contenuto nel piano sia idoneo;
  • la relazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa sia completa ovvero contenga anche un’analitica esposizione della situazione stessa;
  • che il professionista abbia adeguatamente motivato la relazione.

Il Tribunale, inoltre, ha il compito garantire la corretta formazione di un “consenso informato e consapevole” dei creditori in ordine alla convenienza della proposta di concordato su cui dovranno esprimere il loro voto. Saranno proprio i creditori – e non il Tribunale – ad esaminare il merito della proposta di concordato. Infine, il Commissario nominato dopo l’apertura della procedura verifica la veridicità dei dati contenuti nella relazione.

Dopo aver verificato la sussistenza di tutti i presupposti stabiliti dalla Legge, il Tribunale opera in tal senso:

  • emette decreto motivato con cui dichiara aperta la procedura di concordato preventivo;
  • nello stesso decreto il Giudice delegato nomina il Commissario giudiziale;
  • entro 30 giorni dalla data in cui ha emesso il decreto, il Tribunale nomina i creditori e fissa la data dell’udienza;
  • stabilisce un termine – mai superiore ai 15 giorni – per il deposito in cancelleria della somma pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura. Se tale deposito non avviene, il concordato preventivo viene revocato di diritto.

L’ammissione al concordato preventivo viene disposta con decreto reso pubblico dal cancelliere. Successivamente, il Commissario verifica i creditori esaminando le scritture contabili e comunica ad essi - a mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata A/R – l’avviso contenente la proposta di concordato preventivo e la data prevista per la convocazione all’udienza disposta dal Tribunale. Il Commissario, inoltre, redige la propria relazione sulle cause che hanno condotto al dissesto dell’impresa: tale relazione verrà illustrata ai creditori nel corso dell’adunanza. All’udienza fissata, il Giudice aprirà la votazione che è strumentale per verificare il raggiungimento delle maggioranze previste dalla Legge. Decorsi 20 giorni, il Giudice delegato:

  • Fissa un’udienza ex art. 162 comma 2 L.F. qualora le maggioranze prescritte dalla Legge non siano state raggiunte;
  • fissa l’udienza per la comparizione delle parti e del commissario se la maggioranza è stata raggiunta;

In particolare, il Commissario entro 10 giorni deve depositare il proprio parere motivato. Nei 30 giorni successivi, i creditori e ogni altro soggetto interessato alla procedura, possono proporre le loro opposizioni. Il Tribunale, dopo aver deciso sulle eventuali opposizioni, decreta l’omologazione del concordato: tale provvedimento può essere impugnato mediante reclamo da presentare – nei 15 giorni successivi – in Corte d’Appello. Se non viene proposta alcuna opposizione, il decreto di omologa viene pubblicato ai sensi dell’art. 17 L.F.. ed è provvisoriamente esecutivo

Concordato preventivo: l’abrogazione del meccanismo del “silenzio assenso” dei creditori

Il concordato preventivo è stato, di recente, modificato dal d.l 83/2015: la citata normativa ha, in particolare, abrogato il meccanismo del “silenzio assenso” (introdotto dal D.L. n. 83/2012), molto importante ai fini del computo della maggioranza per l’approvazione della proposta. Prima della riforma e dell’abrogazione del “silenzio assenso”, si consideravano consenzienti ai fini del computo della maggioranza quei creditori che non avevano esercitato ed espresso il loro diritto di voto. In buona sostanza, i voti non espressi venivano comunque considerati come favorevoli alla proposta di concordato. Un sistema, questo, che aveva di fatto condotto all’approvazione di svariate proposte di concordato che, nella prassi, si rivelavano poi un vero e proprio fallimento. Per reagire a tale stato di cose, il Legislatore del dl 83/2015 ha abrogato il principio del “silenzio assenso”: la proposta di concordato, dunque, viene approvata soltanto se ottiene il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi.