Viste le nuove definizioni di non-performing exposures e di forbearance , pubblicate lo scorso 21 ottobre dall’EBA.
Sappiamo che la legge n. 134/2012, e la legge n. 98/2013 la Legge Fallimentare è stata ampiamente modificata sulla disciplina del concordato preventivo. Il fine è quello di favorire l’emersione anticipata della difficoltà di adempimento dell’imprenditore e incentivare la prosecuzione dell’attività d’impresa purché vi siano taluni presupposti.
Ciò che è stato principalmente modificato è secondo quanto segue: la previsione ex art. 161 L.F. in base alla quale il debitore può presentare il ricorso per concordato integrando la domanda con i soli bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l’elenco nominativo dei creditori, ovvero la domanda di concordato in bianco; andandosi, dunque, a riservare di presentare la proposta, il piano, l’ulteriore documentazione prevista successivamente con un termine fissato dal giudice che è compreso tra 60 e 120 giorni.
Entro tale termine si può chiedere al giudice l’omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell’art. 182- bis della L.F..
Sono, inoltre, stati previsti obblighi informativi periodici da parte del debitore, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa; è stato introdotto il concordato con continuità aziendale, con il quale debitori in stato di crisi possono presentare un piano concordatario che preveda in alternativa:prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del debitore medesimo, cessione dell’azienda in esercizio, conferimento dell’azienda in una o più società, anche di nuova costituzione.
La disciplina amplifica l’utilizzo del concordato preventivo come diretto a preservare il valore del soggetto debitore rispetto.
E’ stato, poi, previsto che dalla data della pubblicazione del ricorso di concordato preventivo nel registro delle imprese, anche se in bianco, e fino al momento in cui il decreto di omologazione diventa definitivo, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.
Le modifiche legislative hanno riflessi sulla classificazione per qualità del credito delle esposizioni verso soggetti che accedono all’istituto del concordato preventivo, ai fini delle segnalazioni di vigilanza, del bilancio e della Centrale dei Rischi.
Alla Banca d’Italia sono stati anche chiesti dei chiarimenti sui criteri di classificazione, relativi alla qualità del credito da adottare e come tali criteri possano abbinarsi alle nuove definizioni di non-performing exposures e di forbearance , pubblicate lo scorso 21 ottobre dall’EBA.