Concordato Preventivo

Concordato non eseguito? I creditori possono richiederne la risoluzione


Risoluzione ed annullamento del concordato

Durante l’esecuzione del concordato preventivo potrebbero sopraggiungere alcune circostanze tali da non permettere al debitore di adempiere alle obbligazioni dallo stesso assunte. 
Molto spesso, infatti, per svariate ragioni il debitore non riesce ad eseguire il concordato omologato
In questi casi, quindi, sarà possibile richiedere la risoluzione della procedura
Vediamo, nello specifico, chi e quali sono le modalità per richiedere la risoluzione del concordato. 
 

Potere di iniziativa 

Chi può richiedere la risoluzione del concordato?
Secondo quanto stabilito dall’art. 186 L.F., il potere di richiedere la risoluzione del concordato spetta a ciascuno dei creditori.
Non è quindi previsto un potere di iniziativa d’ufficio da parte del Tribunale. 
La norma precisa, poi, che la risoluzione può essere richiesta in caso di inadempimento
Tuttavia, non in tutti i casi di inadempimento il concordato si potrà risolvere: è espressamente stabilito che se l’inadempimento ha scarsa importanza, il concordato non si può risolvere
Dovrà quindi farsi riferimento al grave inadempimento.
 

Termine per richiedere la risoluzione   

La risoluzione in oggetto può essere proposta entro un termine preciso: il ricorso deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato. 
Detto termine è da considerarsi perentorio.
La Cassazione è intervenuta precisando che: “Nel caso in cui non sia stata fissata, nel concordato, la data di scadenza dell'ultimo pagamento, costituente, ai sensi degli art. 137 e 186 L.F.., il "dies a quo" della decorrenza del termine annuale entro cui può richiedersi la risoluzione del concordato, questo termine decorre dall'esaurimento delle operazioni di liquidazione, che si compiono non soltanto con la vendita dei beni dell'imprenditore, nonché con la predisposizione e comunicazione del piano di riparto, ma anche con gli effettivi pagamenti, compresi quelli conseguenti ad eventuali sopravvenienze attive.”
Le citate disposizioni non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore. 
Si applicano le disposizioni degli artt. 137 e 138 in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale. 
 

Fallimento senza risoluzione del concordato? 

Ci si è chiesto se sia possibile richiedere il fallimento senza la preventiva risoluzione del concordato.
Recentemente è stata affermata dal Tribunale di Treviso con sentenza n. 2 del 2017 l’ammissibilità della dichiarazione di fallimento del debitore anche senza una preventiva dichiarazione di risoluzione del concordato preventivo omologato. 
Nello specifico, infatti, il Giudice di merito ha statuito che: “In caso di inadempimento del debitore in fase di esecuzione del concordato, è possibile dichiarare il fallimento senza necessità della previa risoluzione del concordato omologato.”
Deve risultare, però, la definitiva impossibilità di adempiere agli obblighi assunti con la proposta di concordato
 

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