L'autorità che vigila sulla liquidazione, sulla base del parere del commissario liquidatore, una volta sentito il comitato di sorveglianza, può decidere di autorizzare l'impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell'articolo 124, facendo riferimento all'articolo 152, se si tratta di società.
La proposta di concordato viene depositata nella cancelleria del tribunale, assieme al parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza. E’ poi comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, nonché, deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.
Le opposizioni possono essere presentate presso la cancelleria dai creditori e dagli altri interessati nel termine perentorio di 30 giorni, computati a decorrere dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al 2° co. per ogni altro interessato.
La decisione sulle opposizioni e sulla proposta di concordato spetta al tribunale, con decreto in camera di consiglio. Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.
Se il concordato non viene eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio, la risoluzione del concordato.
Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato ai sensi dell'articolo 138. Una volta che il concordato è stato annullato o risolto, la liquidazione amministrativa si riapre e l’autorità vigilante adotta i provvedimenti necessari.