Concordato Preventivo

Concordato in continuità: le considerazioni della commissione Rordorf


La continuità aziendale

Il concordato con continuità aziendale è disciplinato dall’art. 186 bis L.F. e trova applicazione nel caso in cui il piano concordatario disponga la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del debitore, la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il suo conferimento, sempre in esercizio, in una o più società anche di nuova costituzione.
 

La prosecuzione dell’azienda

Sulla base di quanto disposto dal citato articolo, è possibile distinguere tra:
  • concordato con continuità diretta: nel caso vi sia la prosecuzione dell’azienda da parte del debitore. L’impresa, quindi, permane in capo all’imprenditore.
  • concordato con continuità indiretta: nel caso di cessione dell’azienda in esercizio o di conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione.
Questione fondamentale, pertanto, è che l’impresa continui, producendo quindi reddito, indipendentemente dal soggetto che ne diverrà titolare. 
La ratio sottesa a questa tipologia di procedura è quella di preservare le imprese presenti sul mercato.
Anche i Giudici di merito, uno tra tutti il Tribunale di Alessandria, hanno confermato che: “il segno distintivo del concordato con continuità aziendale va individuato nella oggettiva, e non soggettiva, continuazione del complesso produttivo, sia direttamente da parte dell'imprenditore, sia indirettamente da parte di un terzo (affittuario, cessionario, conferitario).”
È bene ricordare, altresì, che l’ultimo periodo del primo comma dell’art. 186-bis L.F. ricomprende nella categoria dei concordati in continuità, anche il concordato preventivo c.d. misto ossia il concordato che accanto alla prosecuzione, diretta o indiretta, dell’attività ammette la liquidazione di beni non funzionali alla prosecuzione.  
Parte della dottrina considera il concordato in continuità come una deroga al principio, previsto dall’art. 2740 c.c., in base al quale il debitore risponde verso i propri creditori con tutto il suo patrimonio. In questo caso, infatti, è evidente che una parte del patrimonio dell’impresa verrà utilizzato per la prosecuzione dell’attività e quindi non potrà essere utilizzato per soddisfare i creditori.
 

Contenuto del piano 

Per accedere alla disciplina del concordato con continuità, l’art 186 bis L.F. detta una serie di contenuti obbligatori che devono essere indicati nel piano di concordato: 
  1. Innanzitutto il piano di concordato deve contenere una analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;
  2. Ulteriore condizione è che la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, L.F. attesti che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.
Il piano, poi, può prevedere, fermo quanto disposto dall’art. 160, 2 comma L.F., una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
In questo caso, i creditori muniti di cause di prelazione non avranno diritto di voto. 
Orbene, il piano di concordato deve essere opportunamente dettagliato. Nel caso in cui detto piano risulti lacunoso rispetto ai requisiti testé citati, infatti, il debitore richiedente non potrà essere ammesso alla procedura illustrata.  
 

Commissione Rordorf – legge delega sulla riforma fallimentare

La Commissione ministeriale istituita dal Ministero delle Giustizia, commissione di esperti incaricata di valutare la necessità di ulteriori interventi normativi di riordino della disciplina delle procedure concorsuali, nota anche come commissione Rordorf, si è espressa anche in merito al concordato preventivo.  
La legge delega, approvata dalla Camera il 1 febbraio 2017, attualmente all’esame del Senato, all’art. 6 reca i principi e i criteri direttivi della disciplina del nuovo concordato preventivo.
Nel citato articolo, infatti, viene ritenuta l’inammissibilità di proposte di concordato che, in considerazione del loro contenuto sostanziale, abbiano natura essenzialmente liquidatoria.
Con la citata terminologia, in sostanza, è’ come se avessero voluto circoscrivere l’istituto del concordato preventivo alla sola ipotesi del c.d. concordato in continuità
È stata comunque prevista la possibilità di un concordato preventivo liquidatorio.
Quest’ultimo, però, deve essere caratterizzato da apporto di terzi che consentano di soddisfare le ragioni dei creditori in misura apprezzabilmente maggiore rispetto all’ipotesi fallimentare. 
Detta legge delega, propone anche la legittimazione del terzo a promuovere il procedimento nei confronti del debitore che versi in stato di insolvenza, in ogni caso nel rispetto del principio del contraddittorio e con adozione di adeguati strumenti di tutela del debitore, in caso di successivo inadempimento del terzo. 
 
 
 

News correlate

Mose: depositato il concordato preventivo
Notizie > Concordato Preventivo

Sirio ammessa alla procedura di concordato preventivo
Notizie > Concordato Preventivo

Sirio: al via il concordato preventivo
Notizie > Concordato Preventivo