Concordato Preventivo

Impresa in crisi? Se serve tempo per predisporre un piano di risanamento entra in gioco il concordato in bianco


Concordato "in bianco" 

ConL. 134/2012è stata introdotta nella procedura di concordato preventivo la possibilità per il debitore di presentare la domanda di concordato “in bianco” o “con riserva”.
Cosa significa concordato in bianco?
Nello specifico, l’impresa in crisi può predisporre unpianoda sottoporre ai creditori emantenerenello stesso tempo lacontinuità aziendale. Tutto ciò, ovviamente, sotto il controllo del Tribunale. 
Vediamolo nel dettaglio.  
 

Le fasi della procedura 

Il concordato in bianco è previsto dall’art. 161 comma 6 L.F.il quale stabilisce che l’imprenditore puòdepositare il ricorsocontenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti,riservandosidi presentare la proposta, il piano e la documentazioneentro un terminefissato dal Giudice. 
E’, quindi, possibile distingueredue fasinella procedura del concordato in bianco: 
  1. depositodi unadomandacon cui l’imprenditore esterna la volontà di accedere alla procedura di concordato preventivo oppure di voler concludere un accordo di ristrutturazione di debiti;
  2. depositodellaproposta concordatariae del relativo piano o di un accordo di ristrutturazione dei debiti. 
Attraverso il concordato in bianco, pertanto, si permette all’imprenditore in crisi di depositare un ricorso, tuttaviaprivo di reale contenuto, al solo fine di ottenere untermine entro il quale depositare la concreta domanda di concordatoo l’accordo di ristrutturazione dei debiti.
Questa procedura, quindi, permette diusufruiredi tutte legaranziepreviste per il concordato preventivo ossia, fino alla pronuncia del provvedimento omologativo, icreditori non potranno iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, senza però aver depositato ancora tutta la documentazione necessaria da allegare al ricorso. 
L’imprenditore, nel lasso di tempo intercorrente tra il deposito della domanda e il decreto di ammissione, può compiere tutti gli atti diordinaria amministrazione.
Per il compimento degli atti distraordinaria amministrazione, invero, è necessaria l’autorizzazione del Tribunalein presenza del requisito diurgenzae dell’acquisizione delpareredel commissario giudiziale nel caso in cui sia nominato.  
Una volta presentato il ricorso, il Tribunale deve disporre gliobblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano.
Tali obblighi devono essere assolti dal debitore conperiodicità almeno mensilee sotto la vigilanza del commissario giudiziale, se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. 
Il debitore, con periodicità mensile, deve depositare unasituazione finanziariadell’impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. 
 

Il termine per il deposito del piano 

Abbiamo parlato precedentemente di untermine, che viene indicato dalTribunaleentro il quale l’imprenditore deve depositare laproposta di concordato
Detto termine deve necessariamente esserecompresotra i60 e i 120 giorni,prorogabile, in presenza digiustificati motivi, dinonoltresessanta giorni
Quando, invero, è pendente il procedimento per ladichiarazione di fallimentoil termine èobbligatoriamentequellobrevedi sessanta giorni eventualmenteprorogabili,in presenza di giustificati motivi, dinon oltre sessanta giorni.
La finalità è quella dipermettere all’imprenditoreche si trova in uno stato di crisi, che vuole ristrutturare il proprio debito e quindi non fallire, di poterdisporre di un congruo margine di tempo per poter redigere o un piano di ristrutturazione o il piano di concordato. 
 

Scadenza del termine 

Allascadenzadel terminesenzache il debitore abbia presentato unpianoo nel caso in cui il citatopianosia statodichiarato inammissibiledal Tribunale, si applicherà quanto stabilito dall’art. 162 L.F.ossia il Giudice sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiareràinammissibile la proposta di concordatoe, su istanza del creditore o richiesta del P.M. in presenza dei requisiti necessari, dichiarerà ilfallimento.
La domanda è dichiarata, altresì,inammissibilequando il debitore,nei due anni precedenti,ha presentato altra domanda di concordato in bianco alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.