L’udienza, la mancata contestazione del concordato e la definitività del decreto di omologazione
Almeno 10 giorni prima dell’udienza deve esserci la costituzione delle parti resistenti e l’intervento di ogni altro interessato. Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso avviene l’udienza. Essa ha luogo innanzi al collegio. La decisione viene presa con decreto motivato. Entro 30 giorni dalla notifica del decreto è possibile effettuare ricorso in cassazione.
Può accadere che la proposta di concordato fallimentare non sia contestata, oppure che ci sono delle opposizioni che possono svilupparsi fino al giudizio innanzi alla corte di cassazione.
Quando la proposta diviene, allora efficace? A ciò risponde l'art. 129 l.f. che distingue tra il caso in cui non siano state proposte opposizioni al decreto del giudice delegato ex art. 129 comma 2, e il caso in cui, invece, siano state proposte opposizioni al decreto.
Nel caso in cui mancano le opposizioni, la proposta diventa efficace nel momento in cui sono scaduti i termini per proporre opposizione all’omologazione.
Nel secondo caso, la proposta è efficace dal momento i cui si esauriscono le opposizioni previste dall'art. 129. Quindi c'è un’efficacia della proposta, in seguito alle opposizioni, poi respinte, già in primo grado, non dovendo aspettare l'esito del giudizio di appello.
Quando il decreto di omologazione è diventato definitivo il curatore rende conto della gestione ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento. L'omologazione del concordato diventa quindi un'altra causa di chiusura del fallimento oltre quelle previste dall'art. 118 l.f.