Legge Fallimentare

Comunicazione del passivo fallimentare


Accertamento del passivo parte 5

Sempre ai sensi dell’art. 95 l.f., durante l’udienza fissata per l'esame dello stato passivo fallimentare, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento.

Il fallito può chiedere di essere sentito e delle operazioni sarà poi redatto un verbale.

In base all’art.96 l.f. il giudice delegato, con decreto, succintamente motivato può accogliere in tutto o in parte oppure respingere o dichiarare inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 93. Una eventuale dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne impedisce una successiva riproposizione.

L’art. 97 prevede poi che il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, comunica a ciascun creditore l'esito della domanda e l'avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo, affinché questo possa essere consultato da tutti coloro che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 93, informando il creditore del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.

La comunicazione viene effettuata con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite telefax o posta elettronica quando il creditore ha indicato tale modalità di comunicazione.

 

Parte 4


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