Ipoteca

Comune di Imperia rescinde i contratti: i motivi


Molto dure le parole scritte dall’ing. Pierre Marie Lunghi, dirigente del settore porti e demanio del Comune di Imperia, nelll’atto di avvio di procedimento della concessione demaniale in capo alla Porto di Imperia S.p.A., società decretata fallita lo scorso 20 maggio scorso dal Tribunale di Imperia.

La concessione risale al 28.12.2006 e prevedeva cinque anni di tempo per la realizzazione delle opere a mare e quelle a terra (strutture turistico ricettive, abitative, commerciali e ludico-sportive) e cinquant’anni per la loro gestione.

Le presunte violazione del Porto d’Imperia Spa secondo il documento:

“La dichiarazione di fallimento della concessionaria, sia di per sé autonomamente dirimente agli effetti decadenziali, appare nondimeno significativo rilevare i seguenti ulteriori inadempimenti in cui è incorso Porto di Imperia spa.

- Violazione dell’art. 41 del C.N. e dell’art. 9, co. 1, del Contratto di concessione, in riferimento all’art. 47, lett. b) e f) del C.N.
Porto di Imperia spa in data 19/2/2007 ha costituito a favore di un pool di banche (capofila Unicredit) ed a copertura del finanziamento dalle stesse concesso all’appaltatore, Acquamare srl, una ipoteca sugli immobili pervenuti per concessione demaniale marittima, fino alla concorrenza di 280.000.000.

- L’ipoteca è stata costituita in violazione delle norme sopra rubricate, giacchè, come del resto già rilevato nella lettera del 20 marzo 2014 prot. 10649, inviata dal Dirigente del Demanio Marittimo del Comune di Imperia a Porto di Imperia spa e alle banche garantite, non vi è affatto coincidenza tra l’oggetto della garanzia individuato nell’Atto di ipoteca (a rogito Not. Riccardo De Corato in data 19/2/2007 rep. n. 83905, racc. n. 2309) e quello indicato nell’autorizzazione rilasciata dal demanio ai sensi dell’art. 41 del C.N. in data 27/2/2007.

-La differenza di oggetto sopra rilevata non è di mero dettaglio, bensì ha natura sostanziale. Infatti mentre l’Atto di ipoteca si riferisce al diritto di superficie su tutti gli immobili concessi a Porto di Imperia spa, il provvedimento autorizzativo consente la costituzione dell’ipoteca esclusivamente sulle opere (già) realizzate dal privato sui beni demaniali (costruzioni pertinenziali). Nondimeno, pur in assenza della prescritta autorizzazione, la concessionaria ha iscritto o ha consentito l’iscrizione dell’ipoteca sul diritto di superficie di tutti gli immobili demaniali, contravvenendo in tal modo alle norme di cui in rubrica.
Inoltre, sempre in difformità dell’art art. 41 C.N. e dell’atto di autorizzazione, la concessionaria ha assunto a tale riguardo la posizione di terza datrice a garanzia di un debito contratto dall’appaltatrice delle opere, contravvenendo in tal modo, anche sotto questo ulteriore profilo, alle norme di cui in rubrica che presuppongono la coincidenza soggettiva tra concessionario, garante e debitore”.


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