E' stata la Cassazione a precisare davanti a quale giudice vada presentato il ricorso contro il pignoramento di Equitalia. Spesso è facile confondersi tra la Commissione Tributaria Provinciale e il Tribunale ordinario, giudice dell’Esecuzione.
Il difetto di giurisdizione
Circa l’impugnazione degli atti di pignoramento (presso terzi, mobiliare, immobiliare) la competenza appartiene al tribunale ordinario, giudice dell’esecuzione, e non alla Commissione tributaria: sono atti dell’esecuzione forzata tributaria che giungono dopo la notifica della cartella di pagamento. Devono, però, essere trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, prima che quest’ultima si divenuta definitiva.
Dunque, sebbene si tratti di una riscossione esattoriale, l’opposizione deve essere presentata sempre al giudice dell’esecuzione il quale, poi, per poter decidere sul merito, andrà a rinviare alla CTP per le questioni tributarie, al tribunale sezione lavoro per quelle di carattere previdenziale, al Giudice di Pace, per le controversie che riguardano le contestazioni di contravvenzioni.
La legge trasmette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie tutte le controversie che hanno ad oggetto i tributi di qualsiasi genere e specie comunque denominati, assieme a quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative (che hanno natura tributaria) irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.
Sono escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie che concernono gli atti dell’esecuzione forzata tributaria (ossia i pignoramenti promossi dall’Agente della riscossione) che vengono dopo la notifica della cartella di pagamento. Lo stesso vale per gli atti di esecuzione successivi alla notifica dell’intimazione di pagamento.
Su tale argomento c'era già stato un intervento della Cassazione a Sezioni Unite. La questione non differisce se, attraverso l'opposizione al pignoramento si vuole impugnare la cartella di pagamento per nullità della notificazione, una volta che l'avviso di accertamento sia diventato definitivo.
L’atto di pignoramento presso terzi non puà essere impugnato davanti al giudice tributario anche se emanato per riscuotere le entrate fiscali. Per gli atti dell’esecuzione forzata la competenza è del giudice ordinario. Quando la cartella di pagamento è diventata definitiva, se regolarmente notificata e non impugnata, viene meno la possibilità di formulare contestazioni sul rapporto tributario.
La prescrizione dell'esecuzione forzata dell'Agenzia delle Entrate
Perchè parta il pignoramento l’Agente della riscossione non può attendere troppo tempo dalla notifica della cartella di pagamento.
Equitalia deve dare inizio all’esecuzione forzata entro il termine di prescrizione previsto per ogni tributo. In base alla tipologia di credito i termini cambiano. Infatti, i crediti tributari non hanno tutti la stessa efficacia nel tempo ed alcuni vengono prescritti prima degli altri: ciò varia in base alla natura del tributo e all’atto con il quale vengono liquidati.
I vari tributi dell'erario
I tributi erariali (es. Irpef, Iva, Ires, Imposta di Registro, ipocatastali), si prescrivono nel termine di 10 anni che decorrono dalla scadenza del termine per il pagamento della cartella stessa (ossia 60 giorni dalla notifica).
L'impugnazione innanzi al giudice della cartella esattoriale sospende i termini di prescrizione. Dunque, se una cartella è impugnata, il termine di 10 anni decorre dal passaggio in giudicato della sentenza.
Le sanzioni, invece, vengono prescritte in 5 anni che decorrono, anche in questo caso, dallo stesso momento ossia da quando avviene la notifica della cartella.
Tuttavia, se il credito fatto valere da Equitalia si fonda su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione è decennale sempre dal passaggio in giudicato della sentenza medesima.
I tributi locali periodici come Tari, Tarsu, Tasi, Imposta sulla casa, Tosap, Ici, Imu si prescrivono in 5 anni. Tuttavia, se il titolo è una sentenza in giudicato, anche in questo caso il termine si allarga a 10 anni.
In caso di notifica di accertamento immediatamente esecutivo da parte dell’Agenzia delle Entrate, se non è contestato Equitalia deve dare seguito l’esecuzione con la notifica del pignoramento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento diventa di definitivo.
Quando la prescrizione si interrompe
I termini di cui abbiamo parlato possono essere interrotti. Si immagini il caso in cui Equitalia notifica di nuovo la cartella esattoriale o invia con raccomandata a.r. una intimazione di pagamento o avvia il pignoramento. In questo caso, la prescrizione si interrompe. In tal modo, i termini potrebbero avere una durata illimitata nel tempo (sarebbe sufficiente notificare al contribuente, in vicinanza del decorso del termine, un nuovo atto di diffida).
Alcuni affermano che l’iscrizione di fermo sull’auto o l’ipoteca sulla casa non vadano ad interrompere la prescrizione.