Pignoramenti

Compensazione delle cartelle di pagamento con i crediti maturati con la P.A.


Compensazioni con crediti verso la P.A.

Anche per l’anno 2017 è stata confermata la possibilità di compensare le cartelle esattoriali con crediti nei confronti della pubblica amministrazione.
Nello specifico, con il D.M. 9 agosto 2017 è stato così statuito: “Le disposizioni previste dal decreto del Ministro  dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2014,  recante  «Compensazione,  nell'anno  2014,  delle cartelle esattoriali in favore di imprese e  professionisti  titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della  pubblica amministrazione»,  si  applicano,  con  le  medesime modalità, anche per l'anno 2017, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016.”
Vediamo le modalità applicative della citata compensazione.
 

Compensazione delle cartelle esattoriali 

Come anticipato, con la citata compensazione viene concesso ai contribuenti che vantano crediti erariali nei confronti dello Stato di compensarli con eventuali debiti. 
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha specificato che la compensazione può essere effettuata tra:
  • crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso lo Stato, Regioni e province autonome, enti locali, enti del Servizio sanitario nazionale per aver effettuato somministrazioni, forniture e appalti;
  • debiti tributari (dello Stato, delle Regioni e degli enti locali), previdenziali e assistenziali, riferiti “ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016”.
L’ente continua precisando, quindi, che una impresa che ha effettuato lavori per conto di una Pubblica amministrazione nel caso in cui non abbia ancora ricevuto il pagamento per la prestazione effettuata, può utilizzare quel credito commerciale compensandolo con i debiti oggetto della cartella di pagamento. 
Requisito fondamentale è la certificazione del credito da parte dell’amministrazione per cui l’impresa ha effettuato i lavori. 
 

Compensazione parziale 

Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, verificata la conformità della certificazione, proceda alla compensazione solo di una parte dei debiti iscritti a ruolo, il contribuente dovrà indicare gli importi che intende estinguere. 

In caso di definizione agevolata

Si precisa che la compensazione è possibile anche con riferimento ai debiti relativi alla definizione agevolata ex art. 9 quater d.l. 50 /2017.
Tuttavia, la compensazione può essere chiesta solo dalla scadenza della seconda rata (già avvenuta), dato che il termine per richiedere la rottamazione delle cartelle è scaduto prima dell’approvazione della manovra. 
 

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