Concordato Preventivo

Il commissario giudiziale


Il commissario giudiziale è un pubblico ufficiale, simile al curatore, con dei poteri sicuramente minori. Questo perché il debitore che ottiene l'ammissione alla procedura di concordato preventivo non è spossessato dei suoi beni, e anche perché, rispetto al passato, alcuni suoi poteri sono stati acquisti dal comitato dei creditori. Non occupandosi dell’ amministrazione dei beni del debitore, vigila sulle sue attività durante la procedura.

In ogni caso il riferimento al curatore è dovuto al fatto che l’art. 165 l.f. prevede che:"Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39."

Ciò vuol dire che è possibile proporre reclamo contro gli atti del commissario giudiziale davanti al giudice delegato ai sensi dell’ art. 36 l.f., può essere revocato come il curatore ex art. 37 l.f. , come questo è responsabile e può essere sottoposto all’ azione di responsabilità, ai sensi dell’ art. 38 l.f., e deve essere compensato per l'attività svolta ex art. 39 l.f.

Per il concordato, va ricordato che il comitato dei creditori non è previsto. Questo organo, infatti, potrà essere nominato dal tribunale solo con l'omologazione del concordato, e solo nel caso, previsto dall'art. 182 l.f., in cui il concordato consista nella cessione dei beni ai creditori.


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