Esecuzioni

Come si salvaguarda il debitore dalle esecuzioni?


L’esecuzione forzata, ad eccezione di quanto previsto in alcune ipotesi, deve prevedere come presupposto la notifica del titolo esecutivo (provvedimento) e dell’atto di precetto (un  vero e proprio avviso di pagamento, la cui notifica avviene attraverso l’ufficiale giudiziario, con il quale il debitore ha un termine di 10 giorni per pagare).

Il titolo esecutivo ed il precetto

Il titolo esecutivo non è altro il documento che accerta il diritto del creditore. Il precetto invece è un atto che viene notificato assieme o dopo del titolo esecutivo e che prevede l'intimatio all'adempimento dell’obbligo risultante da questo (nel caso di specie l’obbligo di pagare) entro un termine che non può essere meno di 10 giorni, nonché il conteggio di quanto dovuto (capitale, interessi, spese legali, spese di notifica, spese di registrazione del titolo esecutivo etc.).
Dopo 10 giorni dalla ricezione del debitore della notifica dell'atto precettizio, il creditore potrà azionare la procedura esecutiva ed effettuare un tentativo di pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi.

Il caso in esame

C'è stato in questo caso un pignoramento presso terzi del pignoramento del quinto. Prima dell'inizio di questa procedura ci deve essere sicuramente stata una sentenza ed un atto di precetto.
Se la procedura esecutiva si interrompe lasciando una parte del debito da assolvere, cosa succede? Che il creditore dovrà iniziare una nuova procedura esecutiva di pignoramento verso terzi, mobiliare o di beni immobili intestati al debitore.
Prima che si possa addivenire alla nuova procedura di esecuzione, il creditore dovrà notificare un nuovo atto di precetto con il quale saranno forniti 10 giorni di tempo per pagare e con il quale si effettuerà un nuovo conteggio delle somme dovute, sottraendo quelle riscosse mediante il pignoramento verso terzi. Non sarà, però, possibile, rinotificare la sentenza di condanna. In questi dieci giorni il debitore potrà anche proporre un piano di rientro, prima che questi dia inizio all'apposita azione esecutiva. L'atto di precetto indica tutti i recapiti del creditore, nonché dell'avvocato della controparte.

E' verosimile temere che vengano aggrediti eventuali beni immobili anche in caso di somme non elevate?

Il timore è fondato, ma se le somme dovute non sono elevate e se c'è la volontà di pagare, il pignoramento immobiliare diventa non conveniente anche per il creditore. Questo succede perché il costo che il creditore dovrebbe anticipare per espletare la procedur è alto e con tempi lunghi.
Quindi, a fronte del voler pagare il debito residuo, il creditore non inizierà la procedura immobiliare. Inoltre, nella denegata e non creduta ipotesi in cui avvenga, invece, il pignoramento, il debitore può chiedere di convertire il pignoramento immobiliare, ovvero di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro. Per ottenere la conversione basterà versare nell'immediato delle somme che siano pari ad 1/5 dell’intero credito residuo, da qui il Giudice disporrà un pagamento rateale che durerà nel suo massimo 18 mesi e fino alla totale estinzione del debito.

Che cosa potrebbe essere conveniente

Una soluzione efficiente, qualora si volesse continuare a pagare il debito, potrebbe essere quella di non far sì che le spese si accumulino (in particolare nuovi interessi e spese legali) non aspettare la notifica di un nuovo atto di precetto da parte del creditore, ma anticipare le sue mosse e prendere contatto con Lui o con il Suo difensore per proporre un piano di rientro.
Se Lei è ancora in possesso della sentenza, del primo atto di precetto, oppure dell’atto di pignoramento presso terzi che Le sono stati notificati, su di essi Vi troverà apposti il nome ed i recapiti della Sua controparte (il creditore) e dell’Avvocato da cui egli era assistito. Potrebbe anche giungere la notizia di firmare un atto di transazione o di un impegno scritto, in modo da poter decidere in modo libero di farsi assistere da un legame fiducioso che possa tutelare gli interessi nella formulazione delle condizioni di transazione.
Qualora il debitore non fosse in possesso dei documenti, ed è stato sostenuto da un avvocato nel procedimento antecedente alla condanna, potrà contattare quest'ultimo per richiedere assistenza nella formulazione del piano di rientro a favore del creditore o semplicemente per ottenere i recapiti di questo e del suo legale e poi procedere a contattarli in persona.
Se tale possibilità non può essere raggiunta, se si conoscono i dati e la residenza del creditore, si potrà chiedere all’Ufficio Anagrafe del Comune il rilascio di un certificato di residenza, dal quale risalire a questa.
Se, invece, non si riesce a risalire in ogni caso al creditore, si può avere fiducia nel fatto che, prima di un'azione di esecuzione, bisognerà ricevere la notifica di un altro atto di precetto, sul quale saranno rinvenuti i recapiti del creditore e del suo legale.


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