La procedura diespropriazione immobiliareha inizio con l’atto dipignoramento. Per quanto riguarda gli effetti, il pignoramento consiste di fatto in un’ingiunzione rivolta al debitore ad astenersi da qualsiasi atto che possa intaccare il patrimonio riservato alla soddisfazione dei creditori.
Questo va trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari in modo che siano specificati tutti gli elementi per individuare il bene in oggetto.
L’espropriazione è proposta dai creditori definiti “procedenti”. Come espressamente previsto all’art 567 c.p.c, trascorsi dieci giorni dall’atto di pignoramento, i creditori concorrenti muniti di titolo può presentare istanza per lavendita.
Il termine ultimo per quest’ultima è di novanta giorni (art 497 c.p.c.). E’ onere del creditore che avanza la richiesta presentare i documenti necessari, in primis l’estratto del catasto.
La prima attività che il giudice deve compiere in vista della vendita forzata è la stima del valore dell’immobile, per la determinazione del prezzo dell’asta. All’uopo il giudice nominerà un perito per garantire obiettività nella procedura. La normativa vigente mira ad accelerare il più possibile le operazioni di stima.
Concluse le operazioni di stima, l’esperto redige una relazione e ne invia una copia ai creditori concorrenti e al debitore.
La partecipazione all’astaè aperta e libera ma il debitore ovviamente non può presentare offerte per il bene a lui espropriato. Ex art 569 c.p.c. le parti possono intervenire sulle modalità e i tempi di vendita per ottimizzare i ricavi. Si distinguono due forme fondamentali divendita: con e senza incanto.