Ipoteca

Come comportarsi con alcune ipoteche


Se bisogna contestare l'ipoteca che è stata iscritta da Equitalia sulla propria casa o su qualsiasi altro bene immobile, bisogna adire il giudice tributario. E, dunque, rivolgersi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio: questo, però, purchè i crediti garantiti si possano rifere a debiti tributari laddove ci debba essere la riscossione delle imposte. Tale punto è stato specificato proprio di recente dalla Cassazione a Sezioni Unite con una sentenza fresca di notizia.

Il caso tipico in cui spesso si trova il contribuente

Il caso di specie è quello tipico che possiamo vedere verificarsi molteplici volte. Dopo il mancato pagamento di imposte sui redditi, Equitalia ha iscritto coattivamente un’ipoteca sull’immobile del contribuente (purché non si tratti della prima e unica casa, come abbiamo già spiegato più volte). Se il contribuente vuole contestare l’operato dell’Agente della riscossione, perché l’immobile è presente nel fondo patrimoniale, deve farlo rivolgendosi direttamente alla Commissione Tributaria (CTP).
Non è, dunque, ottimale la tesi che sostiene in genere Equitalia. In base a questa vi sarebbe un difetto di giurisdizione del giudice tributario, relativamente alla fattispecie, in quanto la questione sulla pignorabilità o meno di che possono essere riportati a fondo patrimoniale rientrerebbe invece tra i compiti del giudice ordinario.

Che cosa dice la recente sentenza della Corte di Cassazione

“Anche se gli obiettivi del fondo patrimoniale – spiega chiaramente la sentenza – consistono nel vincolare alcuni beni al soddisfacimento delle esigenze familiari, e nonostante l’azione revocatoria, esperibile dai creditori nel caso di costituzione fraudolenta del fondo fraudolenta spetti al giudice ordinario, le contestazioni circa l’illegittimità dell’ipoteca stessa vanno invece proposte in Commissione Tributaria.”
Gli orientamenti che sono pervenuti da parte della Cassazione ha confermato che inserire l’iscrizione ipotecaria sugli immobili rientra nell’elenco degli atti che possono essere impugnati davanti al giudice tributario: ciò fa si che la competenza di quest’ultimo per ciascuna controversia laddove l’oggetto esclusivo è la presunta illegittimità dell’iscrizione di ipoteca che si riferisce a crediti di natura tributaria, di cui si effettua un chiaro riscontro nella fase di riscossione delle imposte.

Cerchiamo di capire, invece, che cosa accade in caso di cartella di pagamento relativa a crediti contributivi

Ci sono ulteriori interrogativi dove per il contribuente, colto allo sbaraglio, è davvero difficile riuscire ad avere una risposta. In questi casi, si sa, la prassi è quella di rivolgersi alla consulenza professionale dell'avvocato.
Tuttavia, prima di procedere a questo passo, che comporta, sempre e comunque, una spesa, possiamo provare a fornire alcune risposte in modo che tale passaggio sia meno “doloroso”, o meglio, gravoso per il povero contribuente disorientato dagli eventi.
E' competente il giudice del lavoro e non già quello dell’esecuzione nel decidere sulla controversia con la quale il contribuente presenta opposizione a Equitalia quando, dopo la cartella di pagamento relativa a crediti contributivi, l’agente della riscossione ha iscritto l’ipoteca sull’immobile del debitore.

Cosa bisogna fare laddove si voglia impugnare l'ipoteca scritta da Equitalia per mancato pagamento di crediti contributivi

Se il contribuenete vuole impugnare l’ipoteca iscritta da Equitalia per l'assenza di pagamento dei crediti contributivi deve presentare il ricorso al tribunale ordinario, sezione lavoro e previdenza. Non, già, al giudice dell’esecuzione il quale, in ogni caso, non avrebbe la competenza a decidere. L’iscrizione dell’ipoteca, va subito specificato, non costituisce, come si potrebbe erroneamente credere un atto di espropriazione forzata in senso stretto, anche se è prodromico all’esecuzione forzata vera e propria.

Anche in questo caso è stata una recente ordinanza della Cassazione a fornire quelle che sono le linee guida

Cerchiamo di capire cosa ha specificato la Suprema Corte. La Suprema Corte ha sottolineato che l’iscrizione di un’ipoteca avuta da Equitalia sull'abitazione del debitore per i contributi previdenziali non pagati non è altro che un atto di natura prettamente cautelare (proprio come succede con il fermo amministrativo sull’auto). Sebbene tale atto sia diretto a procedere ad una successiva esecuzione forzata, per poi mettere all’asta l’immobile, questo non può comunque essere preso in considerazione come se fosse un vero e proprio pignoramento in senso stretto. L’ipoteca, invece, è solo, a tutti gli effetti necessaria, in un momento precedente a poter dare una garanzia alla prelazione del creditore, conferendo la sicurezza di essere soddisfatto attraverso il ricavato delle vendite, prima che lo facciano gli altri creditori.
Ciò vuol dire che, in mancanza di atti veri e propri di esecuzione forzata, contro l’ipoteca viene meno la competenza a decidere del giudice dell’esecuzione, e diviene competente il giudice ordinario che, nel caso specifico, trattandosi di contributi previdenziali, è la sezione lavoro e previdenza del tribunale (facendo chiaro riferimento al rito previsto per le controversie individuali di lavoro e con le forme dell’opposizione all’esecuzione oppure con quelle relative all’opposizione degli atti esecutivi ).


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