Asta Giudiziaria

Come acquistare la moto in asta giudiziaria


In tempi di crisi economica, può rivelarsi davvero difficile acquistare la moto dei propri sogni: i prezzi alti praticati sul mercato e le tasse di proprietà scoraggiano molti italiani dall'effettuare un acquisto così importante. Ma c’è una buona notizia: da qualche anno gli amanti delle due ruote si affidano alle aste giudiziarie per acquistare la moto dei loro sogni.

L’asta giudiziaria è, ad oggi, la migliore modalità per portare a casa una moto a prezzi convenienti. Partecipando ad un’asta giudiziaria sarà infatti possibile trovare moto in ottime condizioni a costi ribassati rispetto al loro reale valore di mercato. Il motivo è semplice: le moto vendute alle aste giudiziarie sono state sequestrate in seguito a pignoramenti mobiliari oppure a multe comminate al proprietario del motoveicolo.

Partecipando ad un’asta giudiziaria, non è impossibile imbattersi negli ultimi modelli di moto così come non è raro trovare moto molto potenti: ed è per questo motivo che vi consigliamo di tenervi costantemente aggiornati sul mondo delle aste giudiziarie, magari controllando i siti internet dedicati alle aste giudiziarie..

Partecipare ad un’asta giudiziaria è davvero molto semplice ma, allo stesso tempo, i potenziali acquirenti dovranno prestare attenzione ad alcuni elementi imprescindibili e necessari per il buon esito dell’intera procedura. Nei paragrafi che seguono, vi forniremo qualche consiglio su come partecipare ad un’asta giudiziaria per acquistare la moto dei vostri sogni.

Come partecipare all’asta giudiziaria per l’acquisto di una moto

L’articolo 579 del codice di procedura civile prevede che "ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all'incanto". Ognuno, dunque, può presentare la propria offerta senza che sia necessaria la rappresentanza tecnica. Le offerte potranno infatti essere presentate personalmente oppure tramite mandatario munito di procura speciale.

La vendita forzata vera e propria prende avvio con l’ordinanza di vendita nella quale il Giudice specifica il termine (compreso tra i 90 ed i 120 giorni) entro il quale si potranno presentare le offerte di acquisto. Nell’ordinanza del Giudice sarà poi possibile conoscere le modalità con cui versare la cauzione.

La presentazione dell’offerta per partecipare all’asta giudiziaria

Nella vendita senza incanto, chi voglia presentare la propria offerta dovrà depositarla – in busta chiusa – in Cancelleria. Qualora la vendita sia stata delegata ad un Professionista, l’offerta dovrà essere depositata presso lo studio dello stesso Professionista, salvo il caso in cui l’avviso di vendita non disponga diversamente.

Le tipologie di asta giudiziaria

Il nostro ordinamento prevede due tipi di asta giudiziaria:

  1. la vendita con incanto
  2. la vendita senza incanto

Entrambe le tipologie di vendita si svolgono mediante una gara in udienza davanti al Giudice oppure dinanzi ad un suo delegato. Chi presenta la propria offerta nella vendita senza incanto, non potrà più revocarla: se l’offerente è unico, egli sarà obbligato ad acquistare il bene per il quale ha presentato l’offerta altrimenti perderà la cauzione versata. Nella vendita senza incanto, inoltre, l’aggiudicazione del bene è definitiva, cosa che non accade nella vendita con incanto: in questo caso, infatti, è possibile presentare un’offerta anche nel caso in cui non si è preso parte alla gara. L’offerta dovrà, in questa fattispecie, essere presentata nei 10 giorni successivi all’aggiudicazione e verrà presa in considerazione soltanto nel caso in cui superi di un quinto la cifra raggiunta nella gara ed a patto che si provveda a versare una cauzione doppia rispetto a quella stabilita per la gara.

Qualora venga presentata un’offerta “in aumento”, il Giudice provvederà a fissare una nuova gara (detta “gara in aumento”) tra i nuovi offerenti e colui che si è aggiudicato la gara. Verrà, in particolare, fissata una nuova gara alla quale potranno partecipare anche tutti coloro che hanno partecipato alla prima gara ma a patto che provvedano ad integrare la cauzione versata.

Nel caso in cui gli “offerenti in aumento” disertino la gara, diverrà definitiva l’aggiudicazione e gli offerenti perderanno integralmente la cauzione, salvo il caso in cui ricorra un giustificato e documentato motivo.

Asta giudiziaria: il versamento del prezzo

Nel momento in cui sia risultato vincitore dell’asta giudiziaria, l’aggiudicatario dovrà provvedere a versare il prezzo. Potrà farlo anche tramite contratto di finanziamento, a patto che rispetti le modalità previste nell’ordinanza di vendita. Il termine previsto per il versamento del prezzo non può essere superiore a 60 giorni dall’aggiudicazione.

Qualora l’aggiudicatario non provveda ad effettuare il pagamento del prezzo nei termini stabiliti, il Giudice dell’Esecuzione dichiarerà la decadenza dell’aggiudicatario - che perderà la cauzione – e disporrà un nuovo incanto.


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