Liquidazione Coatta Amministrativa

Chiusura della liquidazione coatta amministrativa


Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione coatta amministrativa con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, vengono sottoposti all'autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario.

Una volta avvenuto il deposito, ad opera del commissario liquidatore, è inviata una comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili; ne viene data, inoltre, notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali scelti dall'autorità che vigila sulla liquidazione.
Gli interessati possono presentare le loro contestazioni mediante ricorso al tribunale nel termine perentorio di 20 giorni, che decorre dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale per ogni altro interessato. Le contestazioni vengono comunicate, a cura del cancelliere, ai seguenti soggetti: all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di 20 giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvederà mediante decreto in camera di consiglio.

Una volta decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, vediamo che il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori.