Fallimento

Richiesta di fallimento


Proseguiamo anche oggi il nostro approfondimento su alcuni dei principali passaggi della legge fallimentare in vigore, occupandoci del novero di coloro che possono essere legittimati a richiedere il fallimento di un imprenditore.

Chi può chiedere e chi può dichiarare il fallimento

In questa sede, limitiamoci a ricordare come (art. 5 l.f.) sia dichiarato fallito l’imprenditore che si trova in uno stato di insolvenza, e che lo stato di insolvenza può essere manifestato con inadempimenti o altri fatti esteriori, che possano dimostrare come il debitore non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Stando a quanto sancito dall’'art. 6 della legge fallimentare, il fallimento può essere dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori, o su richiesta del pubblico ministero. In questo ultimo caso (art. 7), il pubblico ministero può presentare la richiesta di fallimento in due diverse ipotesi:

  • quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore”;
  • quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile”.

Il tribunale competente nell'istanza di fallimento

Per quanto attiene la competenza, il fallimento (art. 9) deve essere dichiarato dal tribunale del luogo dove l'’imprenditore ha la sede principale dell’'impresa, tenendo conto che se il trasferimento della sede è intervenuto nell’'anno antecedente all’'esercizio dell’'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, tale trasferimento non rileva ai fini della competenza in questione. Si tenga anche conto che l'’imprenditore che ha sede principale dell'’impresa all'’estero può essere comunque dichiarato fallito dalla Repubblica italiana, anche se è già stata pronunciata dichiarazione di fallimento all’'estero, e che il trasferimento della sede dell'’impresa all'’estero “non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7”.

In merito, si ritiene utile integrare l'’ambito ricordando quanto prevedono gli artt. 9-bis l.f. e 9-ter l.f. Il primo (art. 9-bis) si occupa delle disposizioni in materia di incompetenza, ricordando che “il provvedimento che dichiara l'incompetenza è trasmesso in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto l'immediata trasmissione degli atti a quello competente. Allo stesso modo provvede il tribunale che dichiara la propria incompetenza”. Viene inoltre ricordato che il tribunale dichiarato competente, se entro 20 giorni dal ricevimento degli atti non richiede di ufficio il regolamento di competenza, dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore. Lo stesso art., al comma 4, ricorda che “qualora l'incompetenza sia dichiarata all'esito del giudizio di cui all'art. 18, l'appello, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell'art. 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente”, mentre al comma 5 si dichiara come “nei giudizi promossi ai sensi dell'art. 24 dinanzi al tribunale dichiarato incompetente, il giudice assegna alle parti un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell'art. 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo”.

L'’art. 9-ter, rubricato “Conflitto positivo di competenza”, si occupa invece di chiarire le posizioni di due o più tribunali che dichiarino contemporaneamente fallimento, sostenendo che “il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo” e che “il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per primo”.


News correlate