I giudici di legittimità, con sentenza n. 5771/2012 hanno respinto un ricorso di Equitalia su un caso che aveva ad oggetto un’iscrizione ipotecaria su due terreni di una Srl calabrese. La stessa risultava debitrice nei confronti dell’erario di 2000 euro per il mancato versamento di alcuni contributi statali. Era seguita l’iscrizione nei registri immobiliari dell’ipoteca, siglata Equitalia.
Equitalia affermava che l’ipoteca “assolvendo anche ad una autonoma funzione anticipatoria e cautelativa, poteva essere iscritta pure per crediti che non avrebbero autorizzato il concessionario a procedere ad espropriazione forzata”, dunque anche sotto gli 8mila euro.
Per confermare quanto detto, ci sarebbero due circolari dell’AGE, un’interrogazione parlamentare e la l. 73/2010, che aveva vietato di iscrivere ipoteca sotto gli ottomila euro ma solo a decorre dall’entrata in vigore della legge di conversione.
Le Sezioni Unite hanno escluso che l’iscrizione potesse essere fatta per importi inferiori alla soglia minima in virtù della quale l’agente della riscossione è autorizzato ad espropriare l’immobile. La stessa afferma che “un atto preordinato all’espropriazione, per cui doveva necessariamente soggiacere agli stessi limiti per questa stabiliti” ex art. 76 del Dl 602/1973.
La Cassazione rileva che il sistema degli artt. 76 e 77 del DPR n. 602/1973 è stato da alcuni interpretato nel senso che assolvendo anche ad un’autonoma funzione anticipatoria e cautelativa, l’ipoteca poteva essere iscritta pure per crediti che non avrebbero autorizzato il concessionario a procedere ad espropriazione forzata. Ma ci sono altri che hanno attribuito al combinato disposto di queste norme, il significato di evitare l’iscrizione per importi che non superano gli ottomila euro che, rappresenta per l’agente della riscossione la soglia minima della espropriazione immobiliare.
Le Sezioni Unite prediligono questa soluzione.
Circa il decreto n. 40/2010 citato dalla ricorrente, si sottolinea come il testo della disposizione non autorizzi a ritenere che per il periodo pregresso non esistesse alcun limite. Infatti, il comma 2 ter dell’art. 3 del DL n. 40/2010 avrebbe dovuto stabilire il contrario e, cioè, che a partire dal momento della emanazione della legge di conversione non sarebbe più stato possibile iscrivere ipoteca per crediti non realizzabili a mezzo di espropriazione immobiliare.
Ciò che conterebbe per la Suprema Corte “non è l’intenzione del legislatore o la lettura fattene da ministeri o altri enti, ma la volontà oggettiva della legge quale risultante dal suo dato letterale”, da ciò si depone a favore “della non iscrivibilità dell’ipoteca per crediti non realizzabili a mezzo di espropriazione immobiliare”.
La Cassazione ha confermato la sentenza di appello che aveva ad oggetto un credito di appena 2.028, 66 euro.