Esecuzioni

Cassazione in tema di esecuzione forzata


Cassazione: contro il provvedimento di sospensione del processo esecutivo non è possibile l’opposizione ma solo il reclamo ex art. 669 terdecies

Con l’ordinanza n. 6012 del 17 aprile 2012, la cassazione della sezione civile ha stabilito che “In tema di esecuzione forzata, i provvedimenti sulla sospensione del processo esecutivo, disposti, in senso positivo o negativo, sia ai sensi dell’articolo 618, comma secondo, che ai sensi dell’articolo 624 codice di procedura civile, sono impugnabili con il rimedio del reclamo, ai sensi dell’articolo 669 terdecies codice di procedura civile, e non sono suscettibili di opposizione agli atti esecutivi”.

Così quindi si è pronunciata la Cassazione, che nella fattispecie ha rigettato il ricorso proposto da un soggetto, debitore di una banca, precisando che “il rinvio in sé considerato non è atto del processo esecutivo che possa autonomamente costituire oggetto di opposizione ex articolo 617 c.p.c.”. Tutto ciò quindi poiché la parte, rispetto al provvedimento interlocutorio è priva di interesse ad opporsi, questo perché l’interesse ad agire presuppone che la parte prospetti un risultato utile giuridicamente apprezzabile e che non sia possibile ottenere senza l’intervento del giudice.

Quindi nello specifico il principio disposto impone che l’opposizione agli atti esecutivi è ammissibile solamente quando l’opponente provi di vantare un interesse alla rimozione o alla modifica dell’atto del processo esecutivo, che si assume essere illegittimo, o anche un interesse all’adozione di un atto del processo esecutivo il cui diniego da parte del giudice assume essere illegittimo.


News correlate

Pignoramento del TFR
Notizie > Esecuzioni






Il Portale delle vendite pubbliche
Notizie > Esecuzioni