La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2742 del 12 febbraio 2013, afferma o meglio ribadisce, che l’esecuzione forzata presso terzi eseguita in forza di atto di precetto che contiene la dispensa del termine dilatorio di 10 giorni contemplati dall’articolo 482 del codice di procedura civile, permette al creditore di ottenere l’esecuzione del pignoramento verso il debitore presso il terzo “debitor debitoris”, anche se l’atto di precetto stesso sia notificato al debitore solo dopo l’esecuzione.
Il pignoramento presso terzi prima della notifica del precetto sarebbe legittimo
E' previsto, secondo la Corte che il pignoramento presso terzi eseguito prima della notifica del precetto, è legittimo in virtù della dispensa dal termine ex art. 482 prima parte del codice di procedura civile, e la funzione della notifica di esso si limita a dare un'informazione al debitore poichè l’esecuzione immediata è da considerarsi prevalente per la tutela dell’interesse del creditore a non disperdere la garanzia del proprio credito rispetto a quello che è l'interesse del debitore perché adempia spontaneamente.
Il debitore aveva promosso giudizio di opposizione per nullità dell’azione esecutiva a causa della mancata notifica preventiva del precetto, erronea concessione dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 482 del codice di procedura civile. Il creditore, nel medesimo giudizio, aveva presentato una richiesta per chiamare in causa del Ministero della Giustizia, andando a ritenere che qualsiasi errore nella notifica degli atti potesse essere imputabile all’attività dell’ufficiale giudiziario.
Cosa aveva deciso il Tribunale territoriale
Il Tribunale territoriale aveva rigettato l’opposizione spiegando che gli atti erano stati forniti dalla creditrice per la notifica il 13 marzo 2009 e correttamente l’ufficiale giudiziario li aveva notificati prima alla banca e in via successiva al debitore, al fine di evitare che questo potesse sottrarre i suoi beni alla garanzia della creditrice (anche se l’ordinamento non prevede un ordine di priorità tra terzo e debitore, bisogna evidenziare che la notifica del pignoramento eseguita prima al debitore e successivamente al terzo, va ad esporre il creditore al rischio di occultamento, da parte del creditore, delle somme o dei beni che questi detiene o deve dal terzo), quindi, non si era di fronte ad alcuna violazione poichè era stata concessa dal presidente del Tribunale l’esecuzione di carattere immediato.
Non sussiste la violazione dell’art. 543 del codice di procedura civile che ordina la notifica al terzo e al debitore del pignoramento, ma non richiede contestualmente tali atti, i quali hanno solo la funzione di richiedere al terzo e al debitore di non disporre dei beni pignorati (Ricordiamo che, in relazione all’articolo 482 u.p. del codice di procedura civile, l’ufficiale giudiziario è obbligato a trascrivere sulla copia da notificare gli estremi del decreto autorizzativo).
Il ricorrente aveva dedotto: “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 479, 480, 482 e 140 del codice di procedura civile anche in relazione alla Sentenza n. 3 del 2010 della Corte Costituzionale e in relazione all’articolo 360 n. 3 e 4 del codice di procedura civile” in quanto la sentenza impugnata non aveva applicato l’articolo 479 del codice di procedura civile in base al quale l’esecuzione deve precedersi dalla notifica del precetto sebbene nella fattispecie il pignoramento presso terzi fosse stato eseguito il 18 marzo 2009 e il precetto fosse stato notificato al debitore sottoposto ad escussione il 26 marzo 2009, con conseguente nullità di tutti gli atti compiuti.
Ed è qui che arriva il ragionamento interessante della Corte. Infatti col rigettare la pretesa, viene detto che quando vi è l’autorizzazione all’esecuzione immediata, “l’ordinamento ha considerato prevalente la tutela dell’interesse del creditore a non perdere la garanzia del suo credito rispetto all’ interesse del debitore ad adempiere spontaneamente, escludendo perciò la concessione a costui di un termine dilatorio onde rendere effettiva la tutela del creditore.”
Da ciò ne discende che diventa legittimo il pignoramento eseguito antecedentemente alla notifica del precetto al debitore, che contiene l’autorizzazione all’esenzione del rispetto del termine dilatorio previsto dall’articolo, 482 del codice di procedura civile, giacché la funzione della notifica di esso si limita ad informare il debitore.
La statuizione del Tribunale di Torino
Con decreto del 10 giugno 2010, il Presidente del Tribunale di Torino, sulla base di quanto richiesto dall’ufficiale giudiziario (il quale aveva chiesto se si potesse legittimamente rifiutare la notifica “contestuale” dell’atto di precetto ed il pignoramento al debitore tramite il servizio postale), ha deciso che anche nel caso di autorizzazione all’esecuzione immediata non si può notificare l’atto di pignoramento presso terzi prima del perfezionamento della notifica al debitore del precetto, effettuata a mezzo posta, giacchè la notifica al terzo dell’atto di pignoramento con successivo vincolo sulle somme pignorate dovrò essere preceduta dal perfezionarsi della notifica dell’atto di precetto.
La critica a tale interpretazione
Non convince quanto deciso se si bada alla ratio della norma, ancor più considerando che, nella notificazione a mezzo posta, la ricevuta di ritorno, che conferma la consegna del plico contenete l’atto di precetto al debitore, viene restituita la creditore solo dopo la conoscenza dell’atto, da ciò ne segue che ben può, in tale lasso di tempo, prevedere la sottrazione o l'occultamento dei beni o le somme detenuti dal terzo.
Il Tribunale di Benevento 10 aprile 2008, relativamente ad un ipotesi pignoramento presso terzi, si era espresso in modo contrario al decreto del Tribunale di Torino, andando a stabilire che “la doglianza relativa al fatto che la notifica dell’atto di pignoramento è avvenuta senza il preventivo compimento di tutte le formalità necessarie per la notifica dell’atto di precetto non risulta fondata atteso che la dispensa dal termine di cui all’articolo 482 del codice di procedura civile giustifica il contestuale inoltro dell’atto di precetto e dell’atto di pignoramento”.