Come sappiamo la procedura delpignoramentopresso terzi è stata modificata dallaLegge di Stabilità 2013. Lo scopo del legislatore è quello di accelerare e semplificare l’intera procedura, spesso condannata alle lungaggini del sistema e per questo, non proprio, ottimamente funzionante.
Tra le misure generali, la legge ha cancellato, per tutti ipignoramentieffettuati a partire dal 1 gennaio 2013, il giudizio di accertamento della sussistenza del bene-credito del debitore verso il terzo e quanto a ciò era in passato collegato (la sospensione del processo esecutivo per consentire l’ accertamento e la riassunzione di questo per arrivare all'assegnazione o alla vendita).
In questo articolo tratteremo dell’innovazione principale, ovvero l’obbligo di inserire nell’atto dipignoramento, l’indirizzoPECdel creditore, ex art. 543 co. 2, nn. 3 e 4 e art. 547, co.1.
A tale indirizzo, il terzo privato potrà inviare, sempre se ilcreditoreha proceduto per crediti non originati da un rapporto di lavoro (perché al contrario il terzo dovrà partecipare all’udienza), la dichiarazione sull’esistenza del credito alternativamente alla raccomandata A/R.
Dobbiamo fare, dunque, due riflessioni importanti in merito. Percreditoresi può intendere il procuratore delcreditore, ovvero la parte creditrice che agisce attraverso un avvocato e quindi deve eleggere domicilio domicilio per l'art. 543, comma 2, n. 3, c.p.c.; in tal caso, bisogna riflettere sul fatto che la novella mancherebbe di sensatezza, perché il procuratore dovrebbe già avere indicato il proprio indirizzo PEC (art.125, co.1, c.p.c.). Se ilcreditorenon avesse effettuato l’elezione di domicilio come dovrebbe, le notificazioni potrebbero essere comunque effettuate presso la cancelleria del giudice adito, e ordunque, presso il Tribunale.
Se, invece, con il terminecreditore, si intende lo stesso, in persona, diviene non semplice interpretare il comando come un requisito essenziale dell’atto. Ribadiamo tale concetto perché il creditore può essere ogni persona fisica; tuttavia, l’obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzoPECriguarda solo i professionisti, le imprese e la PA. Non ha, dunque, nulla a che vedere con le persone fisiche.
Se l’indirizzoPECcambia, ciò non determina l’impossibilità per il terzo pignorato, di rendere e inviare in ogni caso la richiesta dichiarazione.