Pignoramenti

Casella PEC del creditore in caso di pignoramento


Come sappiamo la procedura del pignoramento presso terzi è stata modificata dalla Legge di Stabilità 2013. Lo scopo del legislatore è quello di accelerare e semplificare l’intera procedura, spesso condannata alle lungaggini del sistema e per questo, non proprio, ottimamente funzionante.

Tra le misure generali, la legge ha cancellato, per tutti i pignoramenti effettuati a partire dal 1 gennaio 2013, il giudizio di accertamento della sussistenza del bene-credito del debitore verso il terzo e quanto a ciò era in passato collegato (la sospensione del processo esecutivo per consentire l’ accertamento e la riassunzione di questo per arrivare all'assegnazione o alla vendita).

In questo articolo tratteremo dell’innovazione principale, ovvero l’obbligo di inserire nell’atto di pignoramento, l’indirizzo PEC del creditore, ex art. 543 co. 2, nn. 3 e 4 e art. 547, co.1.

A tale indirizzo, il terzo privato potrà inviare, sempre se il creditore ha proceduto per crediti non originati da un rapporto di lavoro (perché al contrario il terzo dovrà partecipare all’udienza), la dichiarazione sull’esistenza del credito alternativamente alla raccomandata A/R.

Dobbiamo fare, dunque, due riflessioni importanti in merito. Per creditore si può intendere il procuratore del creditore, ovvero la parte creditrice che agisce attraverso un avvocato e quindi deve eleggere domicilio domicilio per l'art. 543, comma 2, n. 3, c.p.c.; in tal caso, bisogna riflettere sul fatto che la novella mancherebbe di sensatezza, perché il procuratore dovrebbe già avere indicato il proprio indirizzo PEC (art.125, co.1, c.p.c.). Se il creditore non avesse effettuato l’elezione di domicilio come dovrebbe, le notificazioni potrebbero essere comunque effettuate presso la cancelleria del giudice adito, e ordunque, presso il Tribunale.

Se, invece, con il termine creditore, si intende lo stesso, in persona, diviene non semplice interpretare il comando come un requisito essenziale dell’atto. Ribadiamo tale concetto perché il creditore può essere ogni persona fisica; tuttavia, l’obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzo PEC riguarda solo i professionisti, le imprese e la PA. Non ha, dunque, nulla a che vedere con le persone fisiche.

Se l’indirizzo PEC cambia, ciò non determina l’impossibilità per il terzo pignorato, di rendere e inviare in ogni caso la richiesta dichiarazione.


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