Esecuzioni

Cartelle esattoriali nulle: ricorso Equitalia


Riflessioni dopo la sentenza della Corte Costituzionale.

Almeno teoricamente è possibile presentare ricorso e sollevare le eccezioni di difetto di poteri del funzionario sebbene non si abbia la certezza di ciò che si richiede. Sarà però un modo di comportarsi poco prudenziale, a causa del fatto che la pubblica amministrazione, ed Equitalia, potrebbe smentire questo dato andando a produrre una idonea documentazione contraria, alla qiale segua la condanna del giudice tributario al pagamento delle spese processuali.
Inoltre, stando alle regole che sono relative all’onere della prova, il contribuente potrebbe seguire una strategia processuale di questo tipo: ovvero potrebbe limitarsi ad effettuare alcune eccezioni, correlate da contestazioni sulla base del fatto che c'è un funzionario in difetto di potere che ha firmato accertamenti per l'Agenzia delle Entrate, andando a lasciare all’amministrazione finanziaria opponente  l’onere di provare il contrario, ovvero di dimostrare che ci sia una “carriera pro forma” del proprio dipendente/dirigente.
Toccherà, dunque, all’Agenzia delle Entrate che, per controbattere l’eccezione di controparte, far valere la nomina del dirigente come leggitima. Non dovrebbe invece toccare al contribuente provare l'inidoneità del dirigente, giacché si tratta di provare un fatto che è già negativo di per sé, prova che non è possibile fornire  (il non aver sostenuto un concorso pubblico).

Quali sono le vie possibili, successive al sollevare le eccezioni in oggetto

Quando il ricorrente sarà riuscito a sollevare tale eccezione, si apriranno tre diverse possibilità:

  1. se l’amministrazione riesce a produrre la documentazione relativa sulla carriera del soggetto che ha firmato l’atto, al contribuente non resterà che poter sollevare a sua volta, in via eventuale, l’inutilizzabilità/tardività/irrilevanza della prova documentale di controparte. Al contrario andrà a perdere il ricorso;

  2. se l’amministrazione, sebbene vada a contestare l'eccezione del contribuente, non da alcuna prova, il ricorso dovrebbe essere tendenzialmente accolto;

  3. se invece l’Agenzia delle Entrate non deduce alcunchè, verrà applicata la norma del codice di procedura civile che fissa il cosiddetto principio della non contestazione: ovvero, tutto ciò che non viene contestato, sarà considerato come ammesso. E, dunque, il difetto dei poteri sulla testa del soggetto che ha sottoscritto l’atto, andrebbe a costituire un fatto idoneo per poter divenire un vero e proprio fondamento della sentenza del Giudice.

Potrebbe, poi, accadere che, una volta in giudizio, l’amministrazione, nell'andare a sostegno della validità degli atti, vada a citare alcune sentenze del TAR e del Consiglio di Stato.

È possibile solleva la nullità degli accertamenti che sono oggetto di contenzioso oltre la Commissione Tributaria Regionale? Si può effettuare un ricorso per Cassazione in questi casi?

Stiamo parlando dell’eccezione di invalidità degli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate che potrebbe essere sollevata in via successiva alla sentenza della Corte Costituzionale sulle dichiarazioni di illegittimità delle nomine a dirigenti dei funzionari presso l’Agenzia delle Entrate.

Sembrerebbe che dare una risposta ad un quesito del genere sia ancora eccessivo

Come si sta leggendo un po' ovunque, in materia di espropriazione, cartelle nulle eventuaòmente illegittime, sembrerebbe essere troppo presto cercaredi dare una risposta certa, non essendoci ancora precedenti giurisprudenziali su questo apposito e nuovo argomento. Va detto, però, che in passato, anni addietro la giurisprudenza di merito ha sostenuto che la questione del difetto di procura, da parte del funzionario che va a sottoscrivere l’avviso di accertamento, fosse inquadrabile sempre e comunque nella categoria giuridica dell’inesistenza che, al contrario degli altri vizi, può essere sottoposta a rilievo in ogni stato e grado di giudizio. Ciò viene anche ad essere confermato in una sentenza della Cassazione del 2000 (sebbene si riferisca a fattispecie differente) in base alla quale “l’inidoneità in astratto di un fatto a produrre un effetto giuridico, ovvero l’inesistenza di una norma che associ al fatto l’effetto, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
L’inesistenza (e non dunque la sola nullità) dell’atto firmato da soggetto privo di poteri viene anche sostenuta, anni addietro, dalla Commissione Tributaria Regionale di Bologna: se non c'è e dunque manca òa sottoscrizione di un soggetto legittimato a firmare gli atti tributari, questi ultimi vengono considerati come mai esistenti. Da ciò ne discende che, stando a questa corrente di pensiero, l’eccezione potrebbe essere sollevata in ogni stato e grado di giudizio, e dunque, compresa la Cassazione.
C'è però da essere molto prudenti sulla questione, giacchè non si è ancora sedimentata della giurisprudenza sul punto; ma soprattutto, giacché lo “scandalo” delle false nomine potrebbe andare a mettere in discussione la solidità delle casse erariali, non si deve escludere che si arrivi a interpretazioni giurisprudenziali che creino dei veri e propri compromessi (una sorta di “sentenze politiche”) facendo salvi i precedenti accertamenti di carattere fiscale.


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