Curatore Fallimentare

Bonifica siti inquinati: curatore non deve attivarsi


I due quesiti posti al Consiglio di Stato

Può ritenersi che il fallimento subentri negli obblighi facenti capo all'impresa fallita e, conseguentemente, sia tenuto all'adempimento dei doveri derivanti dall'accertata responsabilità dell'impresa medesima?

Particolarmente, in materia di illeciti ambientali, il curatore fallimentare può essere destinatario di ordinanze sindacali che impongono la bonifica di siti inquinati a cagione della pregressa attività dell'impresa fallita?

Un breve excursus sulla figura del curatore fallimentare

Cerchiamo di capire chi è il curatore fallimentare. Il curatore svolge un ruolo di carattere primario nella gestione della procedura fallimentare.

Le più recenti riforme hanno rafforzato poteri e responsabilità del curatore che sulla base della normativa vigente diventa un vero e proprio amministratore della procedura fallimentare. Il curatore non è né un rappresentante né un sostituto del fallito, o del ceto creditorio, tantomeno si ricava dall'ordinamento vigente un generale ruolo di subentro nella situazione giuridica del fallito; la sua attività di ausiliario del Giudice del fallimento è improntata all'imparzialità nei confronti sia del fallito, che della massa dei creditori.

Il fallimento non può essere considerato un successore dell’impresa fallita

Proprio al proposito, confutando le avverse deduzioni del Comune richiedente la bonifica del sito contaminato di cui è causa, il Consiglio di Stato (citiamo passi della sentenza in commento) sottolinea come il fallimento non può essere considerato un successore dell'impresa fallita; questa conserva la propria soggettività giuridica e rimane titolare del proprio patrimonio, perdendone tuttavia la facoltà di disposizione (art. 42 e 44 della Legge Fallimentare).

Dunque, il Fallimento non acquisisce la proprietà dei beni del fallito, ma solamente li amministra con facoltà di disporne, sulla base non di un diritto di proprietà, ma per l'esercizio del munus publicum di cui sono investiti gli organi della procedura fallimentare (art. 31 L.F.).

Il curatore non succede all’imprenditore

La gestione del patrimonio del fallito è diretta a liquidare l'attivo e a soddisfare il ceto creditorio. Il curatore, ribadisce il Consiglio di Stato nella pronuncia in commento, non è chiamato all'adempimento di obblighi che siano originariamente sorti in capo all'imprenditore (successivamente dichiarato fallito), neppure se concernano rapporti pendenti all'inizio della procedura concorsuale, o obblighi non adempiuti a causa dell'inizio della procedura concorsuale, ancorchè scadano in un momento un cui il curatore medesimo possa qualificarsi come datore di lavoro nei confronti dei dipendenti della ditta fallita.

Il Consiglio di Stato esclude inoltre, che, della “Curatela Fallimentare possa ravvisarsi un fenomeno successorio, che potrebbe far scattare il meccanismo estensivo di responsabilità previsto dall'art. 194 del codice dell'ambiente, della legittimazione passiva rispetto agli obblighi di ripristino che l’articolo stesso pone in prima battuta a carico del responsabile e del proprietario versante in dolo o colpa”.

Il Consiglio di Stato ritiene pertanto allontanarsi dall'orientamento giurisprudenziale, in forza del quale “l'adempimento dell'obbligo di smaltimento dei rifiuti grava sulla curatela fallimentare (TAR Toscana, Prima Sezione, 3 marzo 1993, n. 196; Tar Toscana, Seconda Sezione, 28 aprile 2000, n. 780), sulla base del fatto che la disponibilità dei beni, ivi compresi i rifiuti nocivi, entra giuridicamente nella titolarità del curatore e conseguentemente con essa anche il dovere di rimuoverli in applicazione delle leggi vigenti”; viene invece privilegiato altro orientamento della giurisprudenza amministrativa di primo grado (TAR Toscana, Sezione Seconda, 1° agosto 2001, n. 1318), la quale evidenzia l'assenza di una corresponsabilità del fallimento, anche solo di carattere omissivo, in relazione alle condotte poste in essere dall'impresa fallita.

Tale orientamento prende le mosse dal D.Lgs. 22/97, art. 14, che prevedeva l'obbligo di smaltimento dei rifiuti. Tuttavia, l'ordine di smaltimento avrebbe potuto essere legittimamente impartito solo una volta accertata la una responsabilità da illecito in capo al destinatario. Pertanto, secondo la sentenza citata (TAR Toscana n. 1318/2001) “solo in caso di elementi indizianti la presenza di concorrenti profili di responsabilità, almeno colposa, in capo a proprietari o gestori (e ai curatori fallimentari)” può ritenersi legittimo l'ordine di smaltimento.


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