Concordato Preventivo

Bergamo: efficacia del concordato preventivo


Generalmente, il creditore che si imbatte in un concordato preventivo si può rassegnare a dire addio a ciò che gli spetta. Infatti, supera di poco il 20% la media dei pagamenti per i creditori chirografari, quelli che non sono tutelati da particolari privilegi, come fornitori e istituti di credito per la parte che non è assistita da garanzie, che è stata approvata negli ultimi tempo nelle adunanze di società bergamasche in concordato preventivo.

Alla riunione dei creditori, poi, si arriva con valutazioni accurate da parte del commissario e percentuali più basse di quelle delle proposte iniziali, giacché alla riunione dei creditori si arriva attraverso una valutazione più specifica da parte del commissario.

I concordati riguardano, per altro, il pagamento integrale dei creditori privilegiati (Fisco, l’Inps, i lavoratori, chi vanta ipoteche su immobili, ecc. ecc.), ed un taglio inevitabile del credito a chi non ha garanzie.

Poiché si tratta solo di una media, vi sono dei casi dove la percentuale si alza ulteriormente, si pensi al caso abbastanza fresco della Colosio, una nota azienda di costruzioni di Seriate, nella quale si prevede una soddisfazione dei creditori chirografari indicata tra il 79,57% e l’84,41%, ma ci sono, poi, alcune situazioni dove ai creditori non resta che accontentarsi delle briciole.

E’ accaduto alla Rce di Lallio (catena di rivendite di materiale elettrico), dove i creditori chirografari sono stati suddivisi in tre classi: i pagamenti sono stati dal 7,68%, al 6,41% o sono mancati del tutto.

Ci sono poi tanti casi dove la proposta va attorno al 10% e dove pensare di rinunciare al 90% di ciò che spetta è un sacrificio non proprio leggero. Tutto ciò va sempre meglio rispetto al fallimento, almeno per quel che riguarda i tempi di pagamento. Sono rari i casi in cui dalla procedura concorsuale si esce «in bonis».

Tra le maggiori aziende l’unico caso recente è quello che riguarda il gruppo Magnetti, che è ricorso la scorsa estate al preconcordato, riuscendo poi ad evitare l’ammissione al concordato preventivo attraverso l’accordo di ristrutturazione dei debiti (previsto dall’articolo 182 bis della legge fallimentare), che è attualmente in attesa di omologazione da parte del Tribunale, che prevede un pagamento praticamente integrale, seppure dilazionato. Il trattamento per questi tempi è di lusso. Ci sono, poi, diversi casi in cui il concordato preventivo non regge, questo perché l’attivo risulta insufficiente anche per pagare i creditori privilegiati. Da qui, il passaggio al fallimento è semplice, ne segue per i creditori ordinari una perdita integrale del credito.


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