Il creditore che si trova in un concordato preventivo può salutare a quattro quinti di ciò che gli spetta. Supera di poco il 20% la media dei pagamenti ai creditori chirografari, quelli non tutelati da particolari privilegi, per lo più fornitori e istituti di credito, per quella parte non coperta da garanzie, che si è vista approvare nelle adunanze delle società bergamasche in concordato preventivo recenti. Percentuali minori rispetto a quelle delle proposte iniziali, giacché alla riunione dei creditori si arriva con una valutazione più accurata da parte del commissario.
I concordati prevedono il pagamento totale dei creditori privilegiati a discapito dei crediti senza garanzie.
In alcuni casi la percentuale sale, come nel caso della Coloso, un’azienda di costruzioni di Seriate, dove la soddisfazione dei creditori chirografari è tra il 79,57% e l’84,41%, ma vi sono casi dove i creditori si devono accontentare di quel che resta.
Si pensi alla Rce di Lallio: qui i creditori chirografari sono stati suddivisi in tre classi, pagati rispettivamente al 7,68%, al 6,41% o non pagati.
Ci sono casi in cui la proposta va al 10% e dovere rinunciare al 90% è troppo, ma in genere lo si preferisce rispetto al fallimento, quantomeno per i tempi di pagamento.
Sono pochi i casi in cui in una procedura concorsuale si esce in bonis. L’unico caso di cui si è parlato è quello del gruppo Magnetti, che presentò un ricorso l’estate scorsa, al preconcordato, riuscendo poi ad aggirare il concordato preventivo, con un accordo di ristrutturazione dei debiti, che adesso dovrà essere omologato dal Tribunale e che prevede un pagamento integrale, sebbene dilazionato.
In genere il concordato preventivo non regge, con la conseguenza che i creditori ordinari perdono integralmente il credito.
la scorsa estate al preconcordato, ma è poi riuscita ad evitare l’ammissione al concordato preventivo attraverso un accordo sulla ristrutturazione dei debiti. Ex art. 182 L. F. infatti:
Provvedimenti in caso di cessione di beni
Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. (1)
Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili. (2)
Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale. (2)
Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell’azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori. (2)
Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. (2)
Generalmente il creditore che finisce impelagato in un concordato preventivo può rassegnarsi a dire addio a quattro quinti di quanto gli spetta.