Bancarotta

Bancarotta fraudolenta: elementi costitutivi fattispecie delittuosa


La bancarotta fraudolenta si inserisce nel novero dei reati fallimentari. La fattispecie delittuosa è disciplinata dall’articolo 216 della Legge Fallimentare che stabilisce, in maniera dettagliata, gli elementi costitutivi del reato e le condotte che lo integrano. In particolare, l’articolo 216 della Legge Fallimentare stabilisce che: “E' punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:

  1. ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
  2. ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.”

Come si potrà facilmente intuire, il reato tipicamente fallimentare della “bancarotta fraudolenta” viene integrato dalla condotta di un soggetto che mette in pratica una serie di attività volte a dissimulare le proprie reali disponibilità economiche compromettendo e “destabilizzando” il proprio patrimonio.

A seguire, esamineremo più nel dettaglio gli elementi costitutivi del reato di “bancarotta fraudolenta” con particolare riguardo al soggetto agente, all’elemento soggettivo e all’elemento oggettivo.

Bancarotta fraudolenta: il soggetto attivo del reato fallimentare

L’unico soggetto agente del reato fallimentare di “bancarotta fraudolenta” è l’imprenditore commerciale ovvero colui che, ai sensi dell’articolo 2195 del codice civile esercita: “1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un'attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti”.

Il reato fallimentare che stiamo esaminando subisce, poi, una ulteriore differenziazione. Distinguiamo, infatti, tra:

  1. bancarotta propria: quando il fatto viene commesso da un imprenditore individuale fallito. E’ bene sottolineare, inoltre, che nella fattispecie del reato di “bancarotta propria” rientrano anche i fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili di società in nome collettivo, in accomandita semplice ed in accomandita per azioni);
  2. bancarotta impropria: quando il reato viene commesso da un soggetto diverso dall’imprenditore fallito come, ad esempio, un sindaco, un amministratore, un direttore generale oppure un liquidatore di una società commerciale.

Bancarotta fraudolenta: l’elemento soggettivo

Per essere integrata la fattispecie di “bancarotta fraudolenta”, è necessario che il soggetto agente compia una serie di attività volte a realizzare un fine specifico. In particolare, il soggetto dovrà avere la volontà di realizzare tutti gli elementi che costituiscono il fatto tipico come:

  1. dolo generico: il soggetto agente deve agire con lo scopo di rendere impossibile la ricostruzione del proprio patrimonio o dei propri affari. Tale finalità viene, nel reato di bancarotta fraudolenta, realizzata attraverso la tenuta irregolare delle scritture e dei libri contabili;
  2. dolo specifico: il soggetto agisce con lo scopo di procurare a se stesso oppure ad altri un ingiusto profitto oppure agisce con lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori sottraendo, falsificando oppure distruggendo le scritture contabili.

Bancarotta fraudolenta: l’elemento oggettivo che costituisce il reato fallimentare

La condotta del soggetto agente ha ad oggetto la tenuta irregolare oppure la falsificazione, distruzione o sottrazione dei libri e delle scritture contabili la cui tenuta è obbligatoria per Legge.

Rientrano nel novero delle scritture contabili il libro degli inventari, il libro giornale, i libri sociali come il libro dei soci, il libro delle deliberazioni delle assemblee, delle adunanze, del collegio sindacale. E’ bene precisare, poi, che anche alcune scritture contabili non obbligatorie possono costituire oggetto materiale del reato di “bancarotta fraudolenta”: ciò quando la mancanza di tale scritture renda impossibile la "ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari".

Con specifico riferimento alle scritture contabili, la condotta del soggetto agente può consiste nella loro distruzione, nella falsificazione, nella sottrazione e nella “tenuta caotica”. In quest’ultimo caso, è necessario che la tenuta caotica delle scritture e dei libri contabili renda impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.


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