L’attività di autorizzazione alla liquidazione svolta dal giudice delegato
Secondo il vecchio testo dell'art. 104 ter, al giudice competeva sia l'approvazione del piano sia l'autorizzazione per l'esecuzione del piano.
Con la modifica del 2007, invece, l'approvazione è stata sottratta, riservandogli la sola autorizzazione per l'esecuzione degli atti ad esso conformi. Quindi l'autorizzazione del giudice ha carattere formale, come nel caso in cui non vi sia stata regolare approvazione da parte del comitato dei creditori, oppure il curatore vuole alienare l'azienda del fallito, senza realmente seguire le procedure competitive previste dalla legge.
Possono esserci due eventualità: che il tempo necessario ad approvare il programma possa pregiudicare l’interesse dei creditori. Ed in questo caso prima dell’approvazione il curatore potrà procedere alla liquidazione dei beni, previa autorizzazione del giudice delegato, una volta sentito il comitato dei creditori, se questo è stato già nominato. Si possono poi verificare nuove esigenze dopo la presentazione del programma, che ne rendono necessario un supplemento: il curatore presenta il supplemento con le stesse modalità con cui ha presentato il programma di liquidazione.
Il curatore potrebbe rendersi conto che non conviene acquisire all'attivo un bene, oppure procedere alla sua liquidazione. Tale sua convinzione però, non lo legittima alla rinuncia dell’acquisizione del bene in questione; è necessario, infatti, che l'acquisizione o la liquidazione risultino"manifestamente non convenienti"; in questo caso il curatore comunica ai creditori la sua decisione di non procedere ai creditori, e, visto che il fallimento non vuole più quei beni, questi sono di nuovo liberi di iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.