Revocatoria Fallimentare

Atti tra coniugi nella revocatoria fallimentare


Altri casi di revocatoria parte 2

Atti tra coniugi

In merito, quindi, agli atti tra coniugi, dovrà essere il coniuge che non è fallito a provare lo stato d’insolvenza dell’altro e non il curatore, come accade in genere.

Gli atti potranno essere revocati se compiuti nel tempo in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale, e quindi anche due anni prima della dichiarazione di fallimento. La disciplina è molto severa.

Quali sono gli atti tra coniugi soggetti a revocatoria fallimentare?

  • Gli atti compiuti in ogni tempo tra coniugi ma nel periodo in cui il coniuge fallito esercitava un'impresa commerciale se l'altro coniuge non prova che non era a conoscenza dello stato di insolvenza del coniuge fallito;

  • Gli atti previsti dall’art. 67 l.f. (i casi in cui si può usare la revocatoria fallimentare)

  • Gli atti a titolo gratuito tra coniugi compiuti più di due anni prima della dichiarazione di fallimento. Tali atti, non sarebbero, secondo le regole generali, né inefficaci, né revocabili.


Quindi, tra coniugi non c'è termine per la revoca, è sempre così?

I tempi della revocatoria fallimentare sono variabili, si va dai sei mesi, ad un anno, o anche due anni, per finire a un tempo senza termine relativamente agli atti compiuti tra i coniugi. Tuttavia, sono previsti dei termini di decadenza che vedremo nel prossimo articolo.

 

(Segue)

Parte 1


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