Revocatoria Fallimentare

Atti non revocabili nel fallimento


Altri casi di revocatoria parte 3

Termini di decadenza dell’azione revocatoria nel caso di atti tra coniugi

L’art. 69 bis l.f. pone un limite temporale di decadenza all'esercizio della revocatoria fallimentare; non c’è quindi un termine di prescrizione. I termini di decadenza dell’azione revocatoria sono: tre anni dalla dichiarazione di fallimento e in ogni caso, cinque anni dal compimento dell’atto pregiudizievole.

Gli atti che non possono essere revocati

Ai sensi dell’art. 67 l.f. non tutti gli atti possono essere revocati. Gli atti che non possono essere revocati, sono, ai sensi del medesimo articolo:

  • i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività' d'impresa nei termini d'uso

  • le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca

  • le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ed ancora, gli immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività' di impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio

  • gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui veridicità sia attestata da un professionista indipendente

  • gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo di ristrutturazione dei crediti omologato (art. 182-bis l.f.) e ancora  gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161 l.f.

  • i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito

  • i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo

  • le operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; la revocatoria è poi esclusa per l'istituto di emissione; sono comunque salve le disposizioni di leggi speciali

 

Le esenzioni previste dall’art.67 riguardano tutti i casi di revocatoria previsti dalla legge fallimentare, compresa la revocatoria ordinaria esercitabile dal curatore. La norma non esaurisce le ipotesi di esenzione dalla azione revocatoria, poiché molte altre sono previste nelle leggi speciali.

 

Parte 2


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