Revocatoria Fallimentare

Atti inefficaci precedenti al fallimento


<p'> La revocatoria fallimentare parte 2

<p'> Vi possono essere atti automaticamente inefficaci nei confronti dei creditori senza che sia necessaria la dichiarazione dell'autorità giudiziaria. Dobbiamo distinguere gli atti compiuti nei due anni precedenti alla dichiarazione di fallimento, ovvero gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, se la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante; e gli atti compiuti nei due anni precedenti alla dichiarazione di fallimento: in questo caso facciamo riferimento ai pagamenti anticipati di crediti che scadono nel giorno della sentenza di fallimento o successivamente, se tali pagamenti sono stati posti in essere dal fallito.

<p'> Come possiamo ben capire, in questo caso il fallito ha pagato anticipatamente il credito rispetto alla data di scadenza, se però il credito avesse una scadenza anteriore alla sentenza di fallimento, il curatore potrebbe ottenere la revoca di tale pagamento solo alle condizioni previste dall'art. 67 l.f.

<p'> Tutti questi atti sono privi di efficacia ope legis; il curatore potrà, quindi, servirsi dei beni che ne sono oggetto, senza che sia necessaria alcuna altra azione da parte sua. Tali atti sono estranei all’azione revocatoria, proprio perché non necessitano di alcuna azione per essere dichiarati inefficaci.

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(Segue)

Parte 1


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