Revocatoria Fallimentare

Atti compiuti prima della dichiarazione di fallimento


La revocatoria fallimentare parte 3


Adesso parleremo delle vere ipotesi di revocatoria, cioè quelle previste dall'art. 67 l.f. In tali ipotesi al curatore toccherà agire in giudizio per ottenere la revoca di determinati atti.

Abbiamo, dunque atti che possono essere revocati solo se il curatore prova l'esistenza di tali condizioni:

Atti compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento: questi sono gli atti a titolo oneroso, dove le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito superano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;

Atti compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento: ovvero i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie; tutti devono essere stati costituiti per debiti preesistenti non ancora scaduti. Atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento.

Atti compiuti nei sei mesi precedenti alla dichiarazione di fallimento: ovvero i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituite entro sei mesi antecedenti alla sentenza di fallimento per debiti scaduti.

In tutti questi casi il curatore non dovrà provare l'esistenza dello stato di insolvenza, ma dovrà provare il compimento di quegli atti nell'anno o nei sei mesi dalla dichiarazione di fallimento; in questi casi, infatti, il compimento dell'atto fa presumere la sussistenza dello stato d'insolvenza.

 

(Segue)

Parte 2


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