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Il Csm sprona Tribunali e curatori: ripartire con le aste giudiziarie


Il Csm invita tribunali e professionisti a riprendere per quanto possibile i procedimenti connessi al riavvio delle vendite giudiziarie. Secondo quanto si legge nelle linee guida trasmesse ai tribunali italiani dal Consiglio Superiore della Magistratura lo scorso 4 giugno, l'orientamento dell'autogoverno dei magistrati è quello di non prolungare in modo eccessivo “l'immobilizzazione delle risorse oggetto delle procedure esecutive e concorsuale” per non aggravare la crisi economica. La “fase 2” dei tribunali italiani si è aperta il 12 maggio e si concluderà il 31 luglio, in questo lasso di tempo, l'estensione e le modalità di svolgimento dell'attività giurisdizionale è determinato dai singoli uffici d'intesa con il presidente e il procuratore della Corte d'Appello dei rispettivi distretti e con l'autorità sanitaria. Per evitare troppe disomogeneità, il Csm ha emesso le linee guida nelle quali, in generale, si invitano i Tribunali e i curatori a riprendere l'attività per le procedure che erano in atto prima del lockdown. Lo scopo di un riavvio delle vendite è soprattutto quello di raggiungere, “l'interesse convergente del debitore e dei creditori al corretto realizzo dei valori del bene”. Tra le pratiche che si raccomandano maggiormente c'è quella di implementare i processi, di digitalizzazione delle attività e di ricorso alle metodologie telematiche”.

Le procedure esecutive

Per quanto riguarda le procedure esecutive, il Csm ritiene possibile che si possa ripartire anche prima della data del 31 luglio. Al di fuori delle casistiche che rientrano nella sospensione semestrale delle esecuzioni (che riguardano le procedure che hanno come oggetto l'abitazione principale) gli adempimenti relativi alle esecuzioni possono essere portati a termine, naturalmente prendendo precauzioni sanitarie in linea con quanto disposto dal governo. Si suggerisce di di far ripartire le stime e le visite negli immobili liberi e in quelli adibiti ad uso diverso da abitazione. Per gli edifici occupati (e non rientrati ad uso abitazione principale) la procedura “potrà proseguire tenendo conto tuttavia delle limitazioni alla circolazione delle persone ed alla frequentazione dei luoghi”. Per quanto riguarda le vendite, il Csm incoraggia la modalità telematica che “non appare problematica, in quanto consente lo svolgimento di tutto il sub-procedimento da remoto e si palesa perciò come lo strumento più adeguato nell'attuale situazione pandemica”. Le modalità non telematiche, si specifica, “non tengono conto della necessità di evitare il rischio di contagio nelle attività di presentazione delle offerte, partecipazione all'asta e versamento del saldo”.

Le procedure concorsuali

Per quanto riguarda le procedure concorsuali, i curatori e i liquidatori possono immediatamente riprendere le operazioni di vendita se sussistono le condizioni di sicurezza per consentire ai potenziali interessati la visione dei beni da liquidare, sempre rispettando le norme sanitarie vigenti. Gli esperimenti di vendita potranno essere fissati da subito “quanto meno in due ipotesi”: la prima opzione riguarda il caso in cui oggetto della procedura siano immobili ad uso abitativo o non abitativo liberi; la seconda invece riguarda il caso di immobili commerciali (sia sgombri sia occupati) e di complessi aziendali. Anche in questo caso è da preferire la modalità telematica. Per quanto riguarda i beni mobili, può essere già messo in vendita quanto sia possibile visionare al di fuori degli immobili residenziali. Il Csm chiede infine ai curatori di procedere alle operazioni di inventario con “la necessaria celerità” dato che da queste dipende un rapido avvio della fase liquidatoria.

I blocchi ancora in vigore

Restano al momento in vigore il blocco per sei mesi (disposto dal dl numero 20 del 17 marzo, convertito in legge il 24 aprile) dei pignoramenti immobiliari che abbiano come oggetto l'abitazione principale e, nel concorsuale, l'improcedibilità dei ricorsi presentati da parte dei creditori e depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020. Al di fuori di questi casi c'è una sostanziale libertà di movimento da parte di Tribunali e curatori.


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