Asta Giudiziaria

Aste giudiziarie e vendita con e senza incanto


Aste giudiziarie 

Le aste giudiziarie sono un supporto per mettere in piedi l'operazione della vendita forzata.
La legge ha reso noto che se un privato ha in suo possesso dei debiti pregressi questi devono essere posto sotto oggetto di vendita forzata.
Con il suffragio della vendita forzata i creditori avranno la possibilità di potersi assicurare il proprio credito senza dover andare a colpire altri beni che sono sposti in capo al debitore, saranno così soltanto analizzati i beni che sono posti sotto espropriazione.
Possiamo considerare soltanto due modalità di vendite specifiche: vendita senza incanto e vendita con incanto.
Prendendo a riferimento la legge 28 dicembre 2005, n. 263 e legge 24 febbraio 2006, n. 52 si dichiara che si può inserire vendita senza incanto soltanto se  in via preliminare e se non sono presenti una serie di opposizioni.
Solo se la vendita senza incanto possa risultare infruttuosa allora si potrà protendere per proseguire con la vendita con incanto.

Vendita senza incanto

Nella vendita senza incanto, (artt. 570 ss. c.p.c.) tutti i venditori hanno la facoltà di presentare la propria offerta d’acquisto all'interno di una busta chiusa da inoltrare alla  Cancelleria.
Solo in udienza sarà possibile poter  aprire le buste e quindi poter verificare le varie proposte.
In merito all'offerta è in grado di intervenire il giudice che dopo aver preso ascoltato e visione delle parti e di  tutti i creditori.
Se il valore riportato è più elevato dell'immobile i creditori possono decidere di aumentarlo di un quinto e la proposta va in porto.
Se è inferiore a tale valore, il giudice non ha la facoltà di poter proseguire con la vendita sia per il dissenso da parte dl creditore sia perchè potrebbero sussistere maggiori possibilità di vendita a prezzi più elevati tramite il sistema dell’incanto.
In presenza di offerte che potranno essere ritenute valide sarà quindi resa nota una gara tra tutti i vari rappresentanti che sono in grado di poter fissare come prezzo d'asta il valore dell'offerta più elevata.
Se non ha luogo la gara il giocatore deve quindi decidere se poter disporre della vendita proposta dal miglio offerente o se procedere con l'incanto.

Vendita con  incanto

La seguente vendita con incanto (artt. 576 ss. c.p.c.), si mette in piede  in modo più veloce e  con alla base una gara tra i vari concorrenti.
Il giudice dell’esecuzione può definire in modo dettagliato tutti i parametri per la vendita con incanto.
Le offerte non sono mai efficaci se non sono in grado di superare il prezzo di base dell'asta o l'offerta che è stata da prima commissionata e quindi riportata all'interno dell’ordinanza di vendita.
Tutte le persone che si presentano come possibile offerenti non sono obbligati ad elevare la propria offerta qualora possa essere superata da altri, anche se quest'ultima possa essere dichiarata nulla.
Il giudice dichiara il trasferimento del bene a colui che l'ha vinto, e la cancellazione di ogni debito come per esempio ipoteche e pignoramenti, tramite l'art. 586 del c.p.c..
Da qui in poi è compito del giudice definire cosa possa essere meglio: vendita con incanto o vendita senza incanto.


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