Asta Giudiziaria

Asta giudiziaria: tipologie e modalità di partecipazione


Le aste giudiziarie rappresentano uno degli strumenti giuridici più utilizzati: attraverso di esse, infatti, si mira a soddisfare i creditori distribuendo loro le somme ricavate dalla vendita del bene mobile o immobile espropriato al debitore.

L’asta giudiziaria può rivelarsi un vero e proprio affare per chi vi partecipa: è infatti possibile acquistare un bene (mobile oppure immobile) ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato. Prima di partecipare all’asta giudiziaria, comunque, è bene conoscere i dettagli di questo interessante istituto giuridico per non avere “brutte sorprese”. Nei paragrafi che seguono, faremo un po’ di chiarezza sul mondo delle “aste giudiziarie”.

Aste giudiziarie: le due tipologie

Il nostro ordinamento giuridico conosce due tipologie di aste giudiziarie:

  1. la vendita con incanto;
  2. la vendita senza incanto.

Nelle aste giudiziarie caratterizzate dalla vendita con incanto, si aggiudica il bene mobile o immobile colui che fa l’offerta più alta rispetto alla “base d’asta” ovvero al prezzo minimo stabilito del Giudice.

E’ quest’ultimo che, nella vendita con incanto, stabilisce le modalità di espletamento dell’asta giudiziaria: il giorno e l’ora in cui si terrà l’asta, l’importo minimo di ogni rilancio, le modalità di vendita e la cauzione da presentare sono tutti elementi definiti dal Giudice delegato.

Nelle aste giudiziarie caratterizzate dalla vendita senza incanto, invece, le offerte dei partecipanti sono presentate in busta chiusa da depositare – unitamente alla cauzione – nella Cancelleria del Tribunale. E’ sempre il Giudice a stabilire il giorno in cui si procederà all’apertura delle buste i i criteri con cui verrà scelta l’offerta migliore.

Le aste giudiziarie, infine, dovranno essere pubblicate e rese visibili sui siti internet dedicati al settore: la pubblicazione delle aste giudiziarie sul web dovrà avere visibilità per almeno 40 giorni prima della data stabilita per l’asta vera e propria.

Come partecipare alle aste giudiziarie

L’articolo 579 del Codice di procedura Civile stabilisce che “Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all'incanto. Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale. I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare”.

Il Legislatore è chiaro: chiunque vi abbia interesse può partecipare ad un’asta giudiziaria. Fa eccezione il solo debitore che, per la posizione giuridica ricoperta, non può partecipare all’asta.

Chi vuole partecipare all’asta giudiziaria, poi, dovrà versare la cauzione prevista dalla Legge: l’importo di detta cauzione non potrà mai essere inferiore ad almeno un decimo del valore della merce all’asta. E’ bene precisare che, se nessuno degli offerenti riesce ad aggiudicarsi il bene “battuto” all’asta, la cauzione verrà restituita.

Asta giudiziaria: quali sono i beni che possono essere acquistati?

Di norma, le aste giudiziarie sono molto richieste e “frequentate” poiché è possibile acquistare qualsiasi tipologia di bene (mobile o immobile) che sia stato espropriato ad una persona giuridica o fisica risultata inadempiente verso i suoi creditori. E’ allora possibile acquistare tutto ciò che sia frutto di un sequestro per fallimento. I beni immobili sono, tendenzialmente, i più ambiti e ricercati dai potenziali acquirenti perché – partecipando ad un’asta giudiziaria – è possibile acquistare un immobile a prezzi molto più bassi rispetto a quelli praticati dal mercato. Il tutto senza dover sostenere i costi di mediazione richiesti dalle agenzie immobiliari. Oltre ai beni immobili, partecipando ad un’asta giudiziaria è possibile acquistare barche, automobili, quadri, oggetti di arredamento, scarpe, pc, abbigliamento, prodotti tecnologici, smartphone, tablet e tutto ciò che sia stato espropriato al debitore.

Molto richieste e frequentate sono anche le aste giudiziarie conseguenti al fallimento di un’attività commerciale: in questo caso sarà infatti possibile acquistare a prezzi molto convenienti interi stock di prodotti presenti in magazzino al momento del fallimento dell’azienda.

E’ bene precisare, poi, che il bene (immobile oppure mobile) venduto all’asta giudiziaria può essere visionato dal potenziale acquirente: in questo caso sarà compito del custode far visionare il bene richiesto.

Asta giudiziaria immobiliare: qualche consiglio utile

Prima di partecipare ad un’asta giudiziaria per acquistare un bene immobile, vi consigliamo di tener conto di una serie di elementi:

  1. innanzitutto, è bene ricordare che, per acquistare un bene immobile all’asta giudiziaria è necessario pagare – tutto e subito – in contanti;
  2. per conoscere i beni immobili venduti all’asta nella zona di riferimento, è consigliabile consultare uno dei siti internet dedicati al settore delle aste immobiliari;
  3. infine, è bene leggere con attenzione l’avviso che preannuncia l’asta giudiziaria facendo attenzione a tutte le informazioni sull’immobile in vendita come, ad esempio, indirizzo, luogo e data dell’asta, se l’immobile è libero oppure occupato, il prezzo di partenza nonchè l’eventuale iscrizione di ipoteche sul bene.

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