Aste on line

Asta giudiziaria online: pubblicità e contributo pubblicazione


Rivoluzione in arrivo nel settore delle aste giudiziarie che, presto, potranno essere effettuate soltanto online. Sta per essere creato, infatti, il nuovo portale unificato delle vendite pubbliche che permetterà a tutti gli interessati di accedere alle informazioni relative alle aste giudiziarie mobiliari o mobiliari indette nei diversi Uffici Giudiziari. Il portale sarà gestito dal Ministero della Giustizia ed avrà la funzione di racchiudere tutte le informazioni relative alle aste giudiziarie evitando così la molteplice (e talvolta confusionaria) pubblicazione degli avvisi di vendita effettuati da ogni singolo Tribunale. Ma non solo: attraverso il meccanismo delle aste giudiziarie online, l’intera procedura verrà profondamente velocizzata e, nello stesso tempo, le aste giudiziarie diventeranno molto più trasparenti.

Asta giudiziaria online: la normativa di riferimento

E’ ormai Legge: tra qualche tempo i beni immobili e i mobili registrati frutto dell’espropriazione forzata potranno essere venduti soltanto su internet, attraverso il nuovo portale unificato delle vendite pubbliche. La rivoluzionaria novità è stata prevista dal c.d. decreto “giustizia per la crescita” approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 giugno 2016. Una novità davvero interessante e, per certi versi, necessaria destinata a modificare considerevolmente il settore delle vendite giudiziarie. Una rivoluzione che, forse, è arrivata un po’ troppo in ritardo ove si considera che le nuove tecnologie ed il web hanno già modificato in maniera considerevole le nostre abitudini snellendo e velocizzando alcune attività del quotidiano.

La pubblicità nelle aste giudiziarie online

Fondamentale ed obbligatoria è la pubblicità delle aste giudiziarie sul portale unificato delle vendite pubbliche. Le modalità di pubblicazione degli avvisi di vendita sono disciplinati dall’art.161-quater disp. att. Cpc, rubricato “Modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche“ ed introdotto dall’art. 14, co. 1, lett. c, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modif. con L. 6 agosto 2015, n. 132. La citata norma stabilisce che la pubblicazione sul portale debba essere effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita oppure del commissario “o, in mancanza, del creditore procedente ed in conformità alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire”.

L’articolo 161-quater disp. att. Cpc prevede, inoltre, una speciale disposizione nel caso in cui la pubblicità riguardi beni immobili oppure beni mobili registrati. In questo caso, infatti, “la pubblicazione non può essere effettuata in mancanza della prova dell’avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”.

L’articolo 161-quater disp. att. Cpc individua anche tutte le attività che devono essere svolte nell’ambito della pubblicazione dell’avviso, dal portale delle vendite pubbliche. La norma stabilisce, infatti, che il portale debba: “inviare all’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un’apposita procedura disciplinata dalle specifiche tecniche di cui al primo comma, un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità”.

I dati relativi alle vendite raccolti sul Portale delle vendite pubbliche, dovranno poi essere archiviati. L’articolo 161-quater disp. att. Cpc effettua, poi, una importante precisazione: la pubblicità effettuata sul portale delle vendite, infatti, “non sostituisce l’attuale sistema di pubblicità ma si aggiunge a quello già esistente per le pubblicità telematiche e sui quotidiani in gestione di società private”.

Le aste giudiziarie online e il contribuito per la pubblicazione

L’articolo 18-bisD.p.R. 115/2012 rubricato “pubblicità sul portale delle vendite pubbliche” prevede, inoltre, l’applicazione di uno specifico contributo per la pubblicazione degli avvisi di vendita. La norma stabilisce che “Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, è dovuto un contributo per la pubblicazione dell’importo di euro 100 a carico del creditore procedente”.

L’importo del contributo è destinato ad aumentare laddove la vendita sia disposta in più lotti: in tal caso, infatti, “il contributo per la pubblicazione è dovuto per ciascuno di essi”.

Il pagamento del contributo per la pubblicazione deve essere effettuato secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24 ovvero imputando la somma nel capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. Il meccanismo cambia quando la parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato: in questo caso, infatti, il contribuito per la pubblicazione è registrato “a debito”.

E’ importante precisare che l’importo per predetto contribuito è soggetto adeguamento ogni tre anni in relazione alla variazione – accertata dall’ISTAT - dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.