Asta Giudiziaria

Asta giudiziaria: la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita


L’asta giudiziaria è un efficace strumento giuridico che consente di ottenere facilmente una consistente liquidità in grado di soddisfare i creditori intervenuti nel processo. L’asta, in particolare, si svolge presso l’Ufficio Aste Giudiziarie dei Tribunali ed è temporalmente successiva al fallimento: attraverso l’asta giudiziaria, infatti, viene effettuata la vendita forzata di uno o più beni mobili o immobili appartenenti al debitore esecutato. La somma ricavata dalla vendita verrà distribuita tra i creditori che siano intervenuti nella procedura. Nella nostra guida approfondiremo proprio il tema della distribuzione della somma di denaro ricavata dalla vendita forzata ed analizzeremo i diversi criteri di distribuzione previsti dalla Legge non prima di aver dato uno sguardo alle tipologie di asta giudiziaria prevista nel nostro ordinamento giuridico

Asta giudiziaria: le due tipologie

Due sono le tipologie di asta giudiziaria previste dalla Legge:

  1. vendita senza incanto: in questo caso l’offerta deve essere depositata in Cancelleria in busta chiusa. Se la vendita è invece delegata ad un Professionista, l’offerta dovrà essere depositata presso il suo ufficio. L’offerta presentata è irrevocabile;
  2. Vendita con incanto: gli interessati alla vendita potranno partecipare alla gara tra i diversi offerenti. In questo caso, le modalità dell’asta e il prezzo di partenza saranno stati fissati dal Giudice incaricato della procedura.

Asta giudiziaria: la distribuzione delle somme ricavate

Ai sensi dell’articolo 509 del codice di procedura civile, “La somma da distribuire è formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate, di rendita o provento delle cose pignorate, di multa e risarcimento di danno da parte dell'aggiudicatario.” In particolare, se il creditore è soltanto uno, il Giudice dell’Esecuzione disporrà – dopo aver sentito anche il debitore - il pagamento di quanto dovuto, comprensivo di capitali, interessi e spese. Se, invece, nella procedura siano intervenuti – oltre al creditore procedente – anche altri creditori, il Giudice dell’Esecuzione dovrà distribuire la somma ricavata dalla vendita effettuando una ripartizione proporzionale tra tutti i creditori. Ai fini della distribuzione della somma, il Giudice dell’Esecuzione seguirà le norme relative all’espropriazione immobiliare oppure mobiliare. Terrà dunque conto, ai sensi dell’articolo 510 del codice di procedura civile, delle eventuali “cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore”. Il citato accantonamento può essere disposto soltanto per un determinato periodo di tempo limitato corrispondente con il tempo necessario per consentire a tutti i creditori interessati di munirsi di titolo esecutivo. In ogni caso, il predetto termine non può essere superiore ai tre anni. L’articolo 510 del codice di procedura civile stabilisce poi che, una volta decorso il citato termine, “su istanza di una delle parti o anche d'ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a sè del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l'eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti di titolo esecutivo”.

Il codice di procedura civile precisa inoltre che la comparizione delle parti fissata dal Giudice per la distribuzione della somma accantonata può avvenire anche prima della decorrenza del termine fissato ma soltanto in presenza di apposita istanza presentata da uno dei creditori e a patto che non vi siano altri creditori che debbano ancora munirsi di titolo esecutivo. E’ bene precisare infine che, se dalla distribuzione del ricavato residua una somma di denaro, essa verrà consegnata al debitore oppure all’eventuale terzo che abbia subito l’espropriazione.

La distribuzione delle somme ricavate dalla vendita all’asta: la sostituzione

Stabilisce l’articolo 511 del codice di procedura civile che: “I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell'articolo 499 secondo comma. Il giudice dell'esecuzione provvede alla distribuzione anche nei loro confronti, ma le contestazioni relative alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti.” Quindi, se un creditore avente diritto alla distribuzione della somma ricavata, è a sua volta debitore di terzi, i suoi creditori potranno domandare al Giudice di sostituirlo nella distribuzione del ricavato. E’ bene precisare che tale domanda dovrà rivestire la forma di un comune “atto di intervento” e, quindi, previo rispetto dei requisiti formali e di contenuto previsti dall’articolo 499 comma 2° del codice di procedura civile. Il Giudice provvederà a distribuire il ricavato dalla vendita all’asta dei beni immobili o mobili anche nei confronti dei citati soggetti.


News correlate


Aste giudiziarie: quali sono i tribunali più veloci?
Notizie > Asta Giudiziaria




Acquistata all'asta l'ex-discoteca Metropolis
Notizie > Asta Giudiziaria