Asta Giudiziaria

Asta giudiziaria: in cosa consiste


L’asta giudiziaria è lo strumento giuridico per eccellenza con cui viene effettuata la vendita forzata di un bene mobile oppure immobile. La Legge prevede infatti che i creditori di un privato oppure di una società gravata da debiti non pagati, possano “aggredire” i beni di loro proprietà e venderli all’asta giudiziaria per soddisfare le loro pretese.

L’asta giudiziaria è un interessante strumento giuridico che il Legislatore ha posto a garanzia degli interessi e dei diritti dei creditori. Ciò non vuol dire, comunque, che i creditori siano gli unici “beneficiari” dell’asta giudiziaria. In tempi di grande crisi economica come quella che stiamo vivendo, sono sempre di più gli italiani che decidono di fare ricorso all’asta giudiziaria per acquistare beni immobili oppure mobili a prezzi davvero vantaggiosi.

Uno degli indubbi vantaggi dell’asta giudiziaria è, infatti, la possibilità di acquistare una casa oppure un’automobile a prezzi nettamente più bassi rispetto a quelli praticati sul mercato. Nei paragrafi che seguono, in particolare, analizzeremo l’asta giudiziaria immobiliare con specifico riferimento alla differenza tra vendita con incanto e vendita senza incanto.

Asta giudiziaria immobiliare: che cos’è

L’asta giudiziaria è, di fatto, una vera e propria compravendita che viene effettuata mediante la presentazione di offerte formulate dai partecipanti. L’asta giudiziaria si conclude con la vendita dell’immobile a colui che ha effettuato l’offerta più alta.

In particolare, l’asta giudiziaria immobiliare ha ad oggetto un bene immobile che proviene da mutui o da prestiti non saldati oppure da fallimenti: in tutti questi casi, il creditore (sia esso un privato oppure una banca), chiede al Giudice la vendita del bene immobile oggetto di espropriazione forzata per soddisfare i propri interessi.

Qual è la funzione dell’asta giudiziaria immobiliare?

Come avrete intuito, l’asta giudiziaria immobiliare svolge l’importante funzione di tutelare il creditore che, una volta perfezionata la vendita dell’immobile, rientra materialmente in possesso delle somme non riscosse.

Asta giudiziaria: le due tipologie di vendita

Il nostro ordinamento giuridico contempla due tipologie di vendita all’asta giudiziaria:

  1. la vendita con incanto
  2. la vendita senza incanto

Al riguardo, è opportuno effettuare una precisazione. La legge 28 dicembre 2005, n. 263 e la recente legge 24 febbraio 2006, n. 52 prevedono infatti che la vendita senza incanto debba essere esperita sempre, in via preliminare. Soltanto nel caso in cui l’asta giudiziaria senza incanto non ottenga i risultati sperati, si potrà procedere alla vendita con incanto.

Effettuata tale dovuta precisazione, esaminiamo i due tipi di asta giudiziaria.

L’asta giudiziaria con vendita senza incanto

Gli articoli 570 ss. C.p.c disciplinano la vendita senza incanto nella quale i partecipanti sono tenuti a presentare le loro offerte in busta chiusa e a depositarle presso la Cancelleria del Tribunale. Nell’offerta dovrà essere indicato il prezzo, il tempo, le modalità di pagamento e ogni altro elemento utile che permetta al Giudice di valutare al meglio l’offerta stessa. Tutte le buste depositate dagli offerenti vengono poi aperte ed esaminate in udienza: sull’offerta decide il Giudice dell’esecuzione sentite le parti ed i creditori iscritti non intervenuti. Se l’offerta supera di un quinto il valore dell’immobile, essa viene accolta. Se, invece, è inferiore a detto valore, non si potrà procedere alla vendita in caso di dissenso del creditore procedente oppure nel caso in cui il Giudice ritenga di poter raggiungere un risultato migliore con la vendita all’incanto.

A conclusione della vendita, il giudice dell’esecuzione emette un decreto nel quale indica le modalità di versamento del prezzo ed il termine entro cui deve essere effettuato il pagamento.

L’asta giudiziaria con vendita all’incanto

Gli articoli 576 ss. c.p.c. disciplinano l’istituto della vendita all’incanto che viene effettuata mediante una gara tra i diversi offerenti. All’uopo, il giudice dell’esecuzione emana un’ordinanza nella quale stabilisce le modalità con cui sarà effettuata la vendita, il prezzo base dell’incanto, la data e l’ora in cui si procederà all’asta giudiziaria, la misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte, l’ammontare della cauzione e, infine, le modalità ed il termine entro cui deve essere depositato il prezzo.

Le offerte, per essere efficaci, devono superare il prezzo base d’asta o comunque devono superare l’offerta precedente nella misura indicata nell’ordinanza di vendita.

Asta giudiziaria: il decreto di trasferimento

A conclusione della vendita, il Giudice dell’esecuzione emana il decreto di trasferimento del bene espropriato a colui che si è aggiudicato l’asta giudiziaria immobiliare. E’ bene precisare che, con il decreto di trasferimento, il Giudice procede anche alla cancellazione di tutti i gravami presenti sul bene immobile (come, ad esempio, eventuali ipoteche oppure pignoramenti).


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