Legge Fallimentare

Articolo 1 Legge Fallimentare


L’istituto giuridico del fallimento è disciplinato, nel nostro ordinamento, dal r.d. n. 267 del 16 marzo 1942 (Legge Fallimentare). La citata normativa è stata ovviamente sottoposta a numerose riforme e modifiche nel corso del tempo.

La Legge Fallimentare: le modifiche e le riforme più significative

La Legge Fallimentare, con il passare degli anni, si è adeguata alle novità della normativa italiana vigente cambiando, a poco a poco, la sua stessa funzione. E’ bene sottolineare, infatti, che la Legge Fallimentare è nata in ottica “punitiva” ma, a seguito delle numerose riforme, ha acquisito una rinnovata funzione di tutela dell’attività di impresa. La Legge Fallimentare ha oggi l’importante funzione di conservazione dell’attività di impresa ed è stata modificata per accelerare le procedure che conducono alla dichiarazione di fallimento di un’impresa in stato di insolvenza. Una delle modifiche più importanti subite dalla Legge Fallimentare è stata, senza dubbio, la riforma del diritto fallimentare avvenuta con il d. lgs. n. 5/2006 nonché la riforma intervenuta con i d.l. n. 83/2012 (il cosiddetto "decreto sviluppo”) e n. 179/2012 (conosciuto con il nome di “decreto crescita 2.0”). In ultimo, il Legislatore della riforma ha modificato l’articolo 161 della Legge Fallimentare nella parte del concordato preventivo. Infine, il d.l. n. 69/2013 (c.d. decreto del fare) ha profondamente rinnovato alcuni aspetti della disciplina della procedura fallimentare. Una legge che, come abbiamo appena visto, è stata rinnovata e riformata per “stare al passo con i tempi”. Ciò che, al momento, sono rimasti assolutamente invariati sono i presupposti per la declaratoria di fallimento disciplinati dall’articolo 1 della Legge Fallimentare. Scopriamo, nel dettaglio, che cosa prevede la citata norma e quali sono i presupposti con cui è possibile dare avvio alla procedura fallimentare.

L’articolo 1 della Legge Fallimentare: i presupposti per la declaratoria di fallimento

Stabilisce l’articolo 1 della Legge Fallimentare che: “Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori. Ai fini del primo comma, non sono piccoli imprenditori gli esercenti un?attività commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente:

  • hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila;
  • hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell?attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila.

I limiti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento.”

Il disposto normativo è chiaro: per poter dichiarare il fallimento di un’impresa è necessaria la sussistenza di alcuni presupposti essenziali: uno "soggettivo" previsto dall'art. 1, l'altro "oggettivo" stabilito dall'art. 5 L.F.

Il presupposto soggettivo per la declaratoria di fallimento ex art. 1 L.F.

L’articolo 1 della Legge Fallimentare individua espressamente la categoria di imprenditori che possono essere assoggettati a fallimenti. In particolare, gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale possono fallire. Sono invece esclusi i piccoli imprenditori, gli enti pubblici e gli imprenditori agricoli. Nel 2006, il Legislatore ha ristretto tale categoriadi soggetti con un’ulteriore riforma. In particolare, sono esclusi dalla categoria dei “soggetti fallibili” coloro che esercitano un’attività commerciale (sia in forma collettiva che individuale) che, alternativamente, abbiano effettuato:

  • investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a 300.000 euro;
  • realizzato ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore a 200.000 euro. Tale importo dovrà essere calcolato effettuando una media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;

Il Legislatore ha specificato che i citati limiti devono essere aggiornati ogni tre anni in base alle variazioni degli indici Istat. Per completezza, è importante sottolineare che, oltre al presupposto soggettivo, la Legge Fallimentare stabilisce anche un presupposto oggettivo per la declaratoria di fallimento. A stabilirlo è l’articolo 5 della Legge Fallimentare che stabilisce: “L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.” E’ dunque essenziale che l’imprenditore si trovi in uno stato di insolvenza tale che gli impedisca di far fronte alle obbligazioni contratte nell’ambito della propria attività. Solo in presenza di tale presupposto potrà essere dichiarato fallito.


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