Legge Fallimentare

Art 702 bis c.p.c. e il procedimento sommario di cognizione


<p'> Il procedimento sommario di cognizione è utilizzabile per qualunque tipo di domanda, purché si tratti di cause non regolate dall'art. 50-bis e quelle attribuite alla competenza del giudice di pace.

<p'> Sono, inoltre, escluse le cause assoggettate ad un rito a cognizione piena diverso da quello ordinario (es. cause del lavoro, previdenziali o locatizie).

<p'> La domanda si introduce mediante ricorso, sottoscritto ex art. 125 (da difensore munito di mandato o parte abilitata a stare in giudizio personalmente), e contenente tutti gli elementi all'art. 163 co 3,

<p'> compreso l'avvertimento di cui al n. 7.

<p'> Depositato il ricorso si determina la litispendenza e la costituzione dell’attore. Il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale individua il magistrato a cui affidare la trattazione del procedimento sommario di cognizione.

<p'> Il magistrato incaricato fissa con decreto l'udienza di comparizione, assegnando il termine per la costituzione del convenuto (non oltre 10 giorni prima dell'udienza). L'attore deve avvertire il convenuto che, qualora non si costituisca almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata con decreto, incorrerà nelle decadenze di cui all'art. 702-bis, così come per il procedimento ordinario ex art. 167.

<p'> Il ricorso e il decreto che instaurano il procedimento sommario di cognizione devono essere notificati a cura dell’attore, almeno 30 giorni prima della data fissata per la costituzione del convenuto, ovvero 40 giorni prima della data dell'udienza di comparizione.

<p'> La costituzione del convenuto avviene come nel processo ordinario. Il convenuto nella comparsa di risposta deve: proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre

<p'> in comunicazione e formulare le sue conclusioni; a pena di decadenza, proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio; a pena di decadenza, dichiarare se intende chiamare un terzo in garanzia, chiedendo nel contempo al giudice designato lo spostamento dell'udienza al giudice, il quale fisserà la nuova udienza con decreto.

<p'> Il terzo deve costituirsi almeno 10 giorni prima della nuova udienza, il termine assegnato al convenuto per la notificazione della citazione del terzo deve scadere almeno 40 giorni prima di tale udienza. Il convenuto è tenuto a depositare la citazione notificata entro i dieci giorni successivi.


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