Esecuzioni

Approfondimento sulla riforma a tutela del debitore


La riforma è abbastanza chiara e mira a palesare in modo univoco e preciso quale sia la reale intenzione del creditore. Non si vuole permettere che il creditore usi l'avvio della procedura di esecuzione solo per indurre il debitore in uno stato d'ansia.

Gli esperti parlano di una vera e propria rivoluzione nel campo delle esecuzioni forzate

La nuova norma, che in apparenza potrebbe sembrare non avere un vero e proprio significato, fa parte della riforma della giustizia tanto discussa. Nel suo piccolo è una rivoluzione nelle espropriazioni forzate. Esecuzioni su beni immobili, mobili e creditorie, potrebbero facilmente estinguersi in caso di mancato rispetto della disciplina prevista.
La norma va a favore del debitore, i quali potranno in modo chiaro comprendere se il creditor ha serie intenzioni o sta premendo affinché il pagamento avvenga in via bonaria e, quindi, senza ricorrere al giudice.

In prima facie la norma sembrava riferirsi solo agli avvocati, invece i suoi effetti ricadono sulle espropriazioni

La norma, in prima battuta, sembra diretta solo agli avvocati, in quanto va a disciplinare un adempimento di carattere formale. Invece, ha efficacia sostanziale anche sui pignoramenti che partiranno dall'11 dicembre. Mettendo da parte il risvolto procedurale, cerchiamo di capire cosa c'è celato rispetto alla riforma, che ricordiamo è stata inserita nelle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile. La novità ricade sul meccanismo delle espropriazioni che risulta del tutto rinnovato rispetto al passato. Cerchiamo di capire come.

Come funzionava la procedura tradizionale

Con la procedura tradizionale, il fascicolo dell'espropriazione forzata era formato dal cancelliere del tribunale, il quale doveva prima ricevere il verbale delle operazioni relative all'esecuzione da parte dell'ufficiale giudiziario, dopodichè provvedeva a formarlo.
Il creditore non doveva intervenire in alcun modo, in quanto la procedura era del tutto automatica. Cosa doveva fare nello specifico quest'ultimo? Il creditore doveva depositare l'istanza di vendita con dei termini molto ampi: 90 giorni. In questo modo non era molto semplice capire prima di tale evento se il creditore volesse davvero proseguire nella vendita forzata o se il suo interesse era spingere il debitore alla composizione bonaria. Cosa accadeva però al debitore? Quest'ultimo perdeva il possesso del proprio bene che veniva, così, trasferito all'Istituto Vendite Giudiziarie. Trascorso diverso tempo, si parla addirittura di settimane– in genere, anche perché questi beni sono scarsamente appetibili, oppure ci sono poche aspettative di successo rispetto alla vendita o ancora, ci sono costi eccessivi a che la procedura continui verso il suo fine – si capiva finalmente che il creditore non voleva assolutamente procedere a vendere i beni pignorati. Il debitore finiva, dunque, per perdere il bene ma non perdeva il suo debito. Inoltre, se il creditore aveva rinunciato, ormai, all'espropriazione e il debitore voleva acquistare la disponibilità del bene ormai tenuto presso l'Istituto di Vendite Giudiziarie, era altresì tenuto al pagamento di una somma presso questi, per la liberazione del bene.

La procedura che sembra essere a vantaggio dei debitori

La nuova normativa è diventata un vero e proprio vantaggio per i debitori, lo capiremo a breve nel corso della successiva spiegazione.
Tra qualche giorno, e dunque, l'11 dicembre, toccherà all'avvocato e non già all'ufficiale giudiziario, andare a depositare in tempi celeri dall'effettuare l'espropriazione, i documenti che è necessario lasciare in cancelleria  perché si formi il fascicolo dell'esecuzione. Andranno quindi depositati: la nota di iscrizione a ruolo; l'atto di pignoramento con copia autenticata dall'avvocato; il titolo esecutivo (sentenza, assegno, cambiale, decreto ingiuntivo).
Le tempistiche per l'avvocato sono molto strette, ovvero bisognerà completare questo obbligo in un lasso di tempo molto breve, pena la perdita di efficacia del pignoramento, ovvero: per i pignoramenti mobiliari e immobiliari entro 15 giorni; per i pignoramenti presso terzi entro 30 giorni.

Il creditore è chiamato ad effettuare un vero e proprio atto di responsabilità nell'individuare i beni da pignorare

La riforma è stata prevista per andare a favore dei debitori, evitando silenti meccanismi di ricatto adoperati dal creditore, il quale non potrà più giovarsi della procedura di esecuzione, senza che ci sia una reale voglia di procedere fino alla fine, e cioè, sino alla vendita. Il creditore è chiamato ad un vero e proprio atto di responsabilità relativamente ai beni che sceglierà di espropriare, in quanto, nel momento in cui avrà scelto una certa tipologia di pignoramento, dovrà sin da subito rendere palese la sua intenzione di procedere fino alla fine, andando a depositare la nota di iscrizione a ruolo, assieme al pagamento, più importante, del contributo unificato allo Stato. Se ciò non avverrà, la procedura esecutiva sarà chiusa. Il creditore interessato dovrà effettuare un nuovo pignoramento.


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