Legge Fallimentare

Anche la procedura di liquidazione coatta amministrativa sarà oggetto di riforma


Restrizioni della procedura

Anche l’istituto della liquidazione coatta amministrativa è stato oggetto dimodifica da parte dellaLegge delega n. 155/2017avente ad oggetto la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza. 
Scopo della delega è quello dilimitarel’istituto della liquidazione coatta amministrativa solamente apoche ipotesi, riconducendo alla generale disciplina concorsuale i casi di crisi e insolvenza delle imprese oggi soggette all'istituto giuridico in oggetto.  
Vediamo, nello specifico, cosa è stato previsto dalla Legge delega con riferimento alla citata procedura, attualmente disciplinata dallaLegge Fallimentare agli artt. 194 e ss. 

Liquidazione coatta amministrativa

Preliminarmente occorre ricordare che la l.c.a., già oggetto di unprecedente approfondimento, è una procedura concorsuale speciale, applicabile a determinate imprese individuate di volta in volta da leggi speciali. Importante per questa procedura è l’interesse pubblico legato alle particolari imprese. 
Come anticipato, quindi, la citata legge delega al Governo anche la riforma della liquidazione coatta amministrativa. 
L’articolo che si occupa nello specifico di modificare la procedura in oggetto èl’art. 15. 
Secondo quanto previsto dalla Legge dovrà essere applicata in via generale ladisciplina concorsuale ordinariaanche alle imprese in stato di crisi o di insolvenza attualmente soggette alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. 
Il regime speciale rimarrà solo nei casi previsti: 
  • dalle leggi speciali inmateria di banche e imprese assimilate,intermediari finanziari, imprese assicurative e assimilate; 
  • dalle leggi speciali in materia diprocedimenti amministrativi di competenza delle autorità amministrative di vigilanza, conseguenti all’accertamento di irregolarità e all’applicazione di sanzioni da parte delle medesime autorità.
Il Governo dovrà, altresì, attribuire alle autorità amministrative di vigilanza il compito disegnalare l’allertae svolgere lefunzioni attribuite agli organismi di composizione della crisinelle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi. 
Sempre alle predette autorità andrà riconosciuta lalegittimazione alla domanda di apertura della procedura della liquidazione giudiziale. 

Applicabilità

La Legge delega prevede l’applicabilità delle disposizioni anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome diTrentoe diBolzanocompatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.