Restrizioni della procedura
Anche l’istituto della liquidazione coatta amministrativa è stato oggetto di modifica da parte della Legge delega n. 155/2017 avente ad oggetto la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza.
Scopo della delega è quello di limitare l’istituto della liquidazione coatta amministrativa solamente a poche ipotesi, riconducendo alla generale disciplina concorsuale i casi di crisi e insolvenza delle imprese oggi soggette all'istituto giuridico in oggetto.
Vediamo, nello specifico, cosa è stato previsto dalla Legge delega con riferimento alla citata procedura, attualmente disciplinata dalla Legge Fallimentare agli artt. 194 e ss.
Liquidazione coatta amministrativa
Preliminarmente occorre ricordare che la l.c.a., già oggetto di un
precedente approfondimento, è una procedura concorsuale speciale, applicabile a determinate imprese individuate di volta in volta da leggi speciali. Importante per questa procedura è l’interesse pubblico legato alle particolari imprese.
Come anticipato, quindi, la citata legge delega al Governo anche la riforma della liquidazione coatta amministrativa.
L’articolo che si occupa nello specifico di modificare la procedura in oggetto è l’art. 15.
Secondo quanto previsto dalla Legge dovrà essere applicata in via generale la disciplina concorsuale ordinaria anche alle imprese in stato di crisi o di insolvenza attualmente soggette alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Il regime speciale rimarrà solo nei casi previsti:
- dalle leggi speciali in materia di banche e imprese assimilate, intermediari finanziari, imprese assicurative e assimilate;
- dalle leggi speciali in materia di procedimenti amministrativi di competenza delle autorità amministrative di vigilanza, conseguenti all’accertamento di irregolarità e all’applicazione di sanzioni da parte delle medesime autorità.
Il Governo dovrà, altresì, attribuire alle autorità amministrative di vigilanza il compito di segnalare l’allerta e svolgere le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi nelle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.
Sempre alle predette autorità andrà riconosciuta la legittimazione alla domanda di apertura della procedura della liquidazione giudiziale.
Applicabilità
La Legge delega prevede l’applicabilità delle disposizioni anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.